
Con la sentenza del 21 maggio 2026, la Corte di giustizia dell’Unione europea è intervenuta sul contenzioso che aveva determinato la sospensione dell’operatività del Registro dei titolari effettivi in Italia.
Nello specifico, la Corte ha respinto le principali censure mosse alla disciplina europea, confermando la legittimità dell’inclusione del mandato fiduciario tra gli istituti giuridici affini al trust e ribadendo che l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva è compatibile con la tutela della riservatezza, purché sia giustificato da un interesse concreto, attuale e verificabile.
La decisione non comporta l’immediata ripresa degli obblighi comunicativi tuttavia, in attesa delle indicazioni operative, è consigliabile che i soggetti interessati verifichino la corretta individuazione del titolare effettivo e l’aggiornamento dei dati necessari alla futura comunicazione.
Si ricorda che l’obbligo di comunicazione al Registro dei titolari effettivi riguarda:
- le società dotate di personalità giuridica (S.r.l., S.p.A., S.a.p.A. e società cooperative);
- le persone giuridiche private;
- i trust;
Restano invece escluse le società di persone, le imprese individuali e le associazioni non riconosciute.
In vista della ripresa dell’operatività del Registro, gli enti dotati di personalità giuridica dovrebbero:
- verificare se rientrano tra i soggetti obbligati alla comunicazione;
- individuare correttamente il titolare effettivo sulla base della propria struttura statutaria e organizzativa (è il titolare effettivo chi detiene, direttamente o indirettamente, una quota superiore al 25% del capitale);
- controllare la completezza e l’aggiornamento dei dati anagrafici dei soggetti da comunicare;
- verificare che il soggetto tenuto all’invio sia in possesso della firma digitale necessaria.
Prepararsi in anticipo consentirà di adempiere agli obblighi in modo corretto e tempestivo non appena il Registro tornerà pienamente operativo.