Il finanziamento soci rappresenta uno strumento efficace per sostenere la liquidità di una società a responsabilità limitata. A differenza dei conferimenti in capitale, costituisce un prestito che genera un debito della società nei confronti del socio, da rimborsare secondo le condizioni concordate.

L’art. 2467 c.c. prevede, in determinate circostanze, la postergazione del rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. La disposizione trova applicazione quando il finanziamento è stato concesso in presenza di un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione nella quale sarebbe stato ragionevole effettuare un conferimento.

È fondamentale valutare la situazione economico-finanziaria della società prima di procedere al finanziamento, verificando la sostenibilità del debito e dei futuri rimborsi.

L’articolo 46 del TUIR disciplina la presunzione relativa alle somme versate dai soci alle società commerciali, che si considerano date a mutuo se dai bilanci o dai rendiconti non risulta che siano state versate ad altro titolo.

Per qualificare correttamente un finanziamento come infruttifero, è opportuno predisporre un accordo scritto, preferibilmente prima dell’erogazione, che indichi espressamente l’assenza di interessi, l’importo, le modalità di erogazione e le condizioni di rimborso.

In caso di finanziamento fruttifero, occorre verificare il trattamento fiscale degli interessi e gli eventuali obblighi di ritenuta, tenendo conto della posizione del socio finanziatore e della normativa applicabile.

Una gestione ordinata del finanziamento soci richiede documenti coerenti con la natura dell’apporto e con le condizioni concordate. In particolare, è opportuno predisporre:

  • il Verbale di Assemblea dei Soci;
  • il Verbale del Consiglio di Amministrazione;
  • il contratto di finanziamento fruttifero o infruttifero;
  • la documentazione bancaria dell’erogazione e dei rimborsi;
  • la documentazione relativa alla valutazione della postergazione;
  • le registrazioni contabili e la documentazione necessaria a verificare la sostenibilità finanziaria dell’operazione.

Ai sensi dell’articolo 2086 c.c., l’organo amministrativo deve adottare assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa. Il finanziamento soci deve pertanto essere valutato anche in relazione alla sostenibilità finanziaria, alla continuità aziendale e alla capacità di rimborso.

Una documentazione incompleta, una qualificazione incerta dell’apporto o rimborsi effettuati in violazione della postergazione possono esporre la società e gli amministratori a contestazioni e responsabilità.

L’assistenza dello Studio

Il finanziamento soci è uno strumento utile per sostenere la liquidità delle S.r.l., ma richiede una gestione rigorosa.

Lo Studio Nicchi può affiancare la società nella valutazione della struttura del finanziamento, nella predisposizione della documentazione e nella verifica degli adempimenti civilistici, fiscali e contabili.

Un’analisi preventiva consente di individuare eventuali criticità, valutare il rischio di postergazione e assicurare una gestione coerente con la situazione economico-finanziaria dell’impresa.

Il nostro Studio è a disposizione di soci e amministratori per fornire assistenza nella corretta formalizzazione dei finanziamenti soci e nella gestione dei relativi adempimenti, con soluzioni adeguate alle caratteristiche e alle esigenze della singola società.