Il versamento del saldo Iva risultante dal modello Iva 2021 deve essere effettuato entro il 16 marzo 2021.

L’imposta potrà essere pagata in un’unica soluzione o in rate di pari importo che devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza con ultima rata da versarsi non oltre il 16 novembre (quindi al massimo 9 rate).

Il versamento dell’Iva deve essere effettuato mediante modello F24, utilizzando il codice tributo “6099”. In caso di pagamento rateizzato, i relativi interessi si evidenziano con il codice “1668”.

La scadenza può essere differita al termine per il versamento delle imposte sui redditi, con maggiorazione dell’importo dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo; sull’importo delle rate successive alla prima bisognerà aggiungere una maggiorazione dello 0,33% al mese.

In relazione ai soggetti IRES, la scadenza entro cui effettuare il versamento del saldo Iva 2020 dipende dalla data di chiusura dell’esercizio e dalla data di approvazione del bilancio.

Nel caso in cui il bilancio viene approvato nei termini ordinari, il versamento deve essere effettuato entro il giorno 30 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

Se, invece, il bilancio non viene approvato nei termini ordinari, è possibile la proroga per la sua approvazione entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizi e il versamento deve essere effettuato entro il giorno 30 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (ferma restando la possibilità di differire il versamento di 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo).

Qualora il bilancio non venga approvato, il versamento deve essere effettuato:

  • entro il giorno 30 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo di imposta, se l’approvazione doveva avvenire entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (termini ordinari)
  • entro il giorno 30 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, se l’approvazione poteva invece avvenire nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.