Dal 1° luglio 2021 entreranno in vigore le modifiche alla direttiva Iva 2006/112/Ce, introdotte in ambito di commercio elettronico al fine di semplificare gli obblighi Iva dei soggetti passivi.
In particolare, saranno introdotti:
- il regime OSS (One Stop Shop), per le vendite a distanza di beni spediti a partire da uno Stato membro e a destinazione di consumatori finali di altro Stato membro dell’Unione europea e per le prestazioni di servizi rese a consumatori finali assoggettate all’IVA nello Stato membro di consumo,
- il regime IOSS (Import One Stop Shop), per le vendite a consumatori finali di beni importati da paesi terzi in spedizioni di valore non superiore a 150 euro
L’entrata in vigore dei suddetti regimi, originariamente prevista per il 1° gennaio 2021 dalla Direttiva Ue n. 2455/2017 , è stata posticipata al 1° luglio 2021 a causa della pandemia da Covid-19.
A decorrere da tale data, il MOSS, regime semplificato di identificazione IVA dello sportello unico, verrà esteso alle vendite a distanza e alle prestazioni di servizi rese a consumatori finali.
Lo sportello unico semplifica gli obblighi in materia di IVA per le imprese che vendono beni e forniscono servizi a consumatori finali in tutta l’UE, consentendo loro di:
- registrarsi elettronicamente ai fini IVA in un unico Stato membro per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ammissibili a favore di acquirenti situati in tutti gli altri 26 Stati membri
- dichiarare l’IVA tramite un’unica dichiarazione elettronica OSS IVA ed effettuare un unico pagamento dell’IVA dovuta su tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi
- collaborare con l’amministrazione fiscale dello Stato membro nel quale sono registrati per l’OSS e in un’unica lingua, anche se le loro vendite avvengono in tutta l’UE.
I regimi OSS/IOSS introducono un sistema europeo di assolvimento dell’IVA, centralizzato e digitale, che comprende:
- Le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi(ad eccezione dei beni soggetti ad accise) effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica
- Le vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica;
- Le vendite nazionali di beni effettuate tramite l’uso di un’interfaccia elettronica;
- Le prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE o da soggetti passivi stabiliti all’interno dell’UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali).
A partire del 1° aprile i soggetti interessati potranno registrarsi sul sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).
In particolare, si possono registrare:
- al regime “OSS non-UE” (compilando un modulo disponibile in italiano e in inglese nella sezione a libero accesso del sito dell’Agenzia delle Entrate), i soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell’Unione europea;
- al regime “OSS UE” (attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate), i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, i soggetti passivi extra-UE con una stabile organizzazione in Italia e i soggetti extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell’Unione europea che spediscono o trasportano beni a partire dall’Italia;
- al regime “IOSS”(compilando il modulo disponibile in italiano e inglese nella sezione a libero accesso del sito dell’Agenzia delle entrate), i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, i soggetti passivi extra-UE con una stabile organizzazione in Italia e i soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell’Unione europea.
I soggetti iscritti al MOSS alla data del 30 giugno 2021 saranno automaticamente registrati dal 1° luglio 2021 al nuovo sistema OSS.