L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n.466 del 7 luglio 2021, fornisce precisazioni riguardo all’applicazione dell’Iva ridotta per l’acquisto di veicoli per disabili.

Nel caso di specie, l’istante ha acquistato una vettura a settembre 2020 senza chiedere al venditore l’applicazione delle agevolazioni per il figlio minore portatore di handicap.

A gennaio 2021, la Commissione medica ha riconosciuto al figlio portatore di handicap in situazione di gravità e minore,  invalidità con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, a decorrere dal 31 agosto 2020 (data della presentazione della richiesta dell’istante).

Per richiedere l’applicazione dell’Iva ridotta 4% la certificazione della condizione di disabilità va consegnata al concessionario al momento dell’acquisto, tuttavia, poiché alla data dell’acquisto della vettura già sussistevano già i presupposti per usufruire dell’aliquota IVA agevolata, l’Agenzia ammette una deroga.

In questo caso l’istante può quindi richiedere al concessionario una nota di variazione in diminuzione.

Per quanto riguarda la detrazione dall’IRPEF:

  • se la nota di credito viene emessa prima della presentazione del 730/2021, l’istante dovrà indicare la detrazione spettante considerando l’aliquota del 4%;
  • se invece la nota di credito arriva quando la dichiarazione è già stata presentata, la detrazione dovrà essere determinata sull’importo della fattura di vendita del 2020 e, di conseguenza, con Iva al 22%. In questo caso è necessario provvedere alla restituzione della detrazione parzialmente non spettante tramite presentazione del modello 730/2021 integrativo