Lo scorso 30 marzo, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 34/23, contenente una serie di disposizioni che intervengono sulle definizioni agevolate rientranti nella tregua fiscale.

In particolare, l’articolo 23 del cosiddetto “Decreto Bollette”, introduce un’importante novità in tema di non punibilità per alcuni specifici reati tributari.

L’adesione della sanatoria ed il relativo pagamento, infatti, permetteranno di sanare eventuali reati relativi a:

  • omesso versamento di ritenute dovute o certificate per importo superiore a 150.000 euro per annualità;
  • omesso versamento di Iva di importo superiore a 250.000 euro per annualità;
  • indebita compensazione di crediti non spettanti superiore a 50.000 euro.

Nello specifico, i suddetti reati “non sono punibili quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità e nei termini previsti” dalla nuova tregua fiscale introdotta dalla legge di bilancio, “purché le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello“.

Per quanto riguarda la regolarizzazione delle irregolarità formali commesse fino al 31 ottobre 2022, il termine di versamento della prima rata (o unica soluzione) è prorogato al 31 ottobre 2023.

Confermata la scadenza del 31 marzo 2024, per il versamento della seconda rata.