Scade il 16 marzo 2021 il termine per il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali per il 2021.

I soggetti tenuti all’adempimento sono:

  • Le società di capitali;
  • le società in liquidazione ordinaria;
  • le società sottoposte a procedure concorsuali diverse dal fallimento (concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ecc.), sempre che sussista ancora l’obbligo della tenuta dei libri da vidimare (circolare 3 maggio 1996, n. 108/E).

Sono invece esonerati dal versamento della tassa annuale vidimazione dei libri sociali:

  • le società di persone;
  • le società cooperative;
  • le società di mutua assicurazione;
  • gli enti non commerciali;
  • le società di capitali sportive dilettantistiche.

Ricordiamo che l’articolo 2421 del codice civile stabilisce quali siano i libri sociali obbligatori e sono, nello specifico:

  • libro dei soci;
  • libro delle obbligazioni;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del C.d.A.;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
  • ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

Si tratta di una tassa annuale di importo fisso, a prescindere dal numero di libri o registri e, nello specifico, ammonta a:

  • € 309,87, se il capitale sociale o il fondo di dotazione al 1° gennaio 2021 è di importo non superiore a € 516.456,90
  • € 516,46, se il capitale sociale o il fondo di dotazione al 1° gennaio 2021 è di importo superiore a € 516.456,90

Le modalità di versamento della tassa vidimazione libri sociali sono diverse a seconda che il versamento sia effettuato per il primo anno di attività o per gli anni successivi:

  • le società che si trovano nel primo anno di attività devono corrispondere la tassa prima della presentazione della Dichiarazione di inizio attività e, il versamento, deve essere effettuato mediante bollettino di c/c postale n. 6007, intestato all’ “Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Bollatura Numerazioni Libri Sociali”
  • Per gli anni di attività successivi al primo il versamento deve essere effettuato entro il 16 marzo di ogni anno, esclusivamente in modalità telematica tramite modello F24, con il codice tributo 7085

Il tributo è deducibile dalle imposte sui redditi, sia IRES che IRAP.

L’omesso (o ritardato) versamento della tassa annuale prevede una sanzione amministrativa dal 100 al 200% della tassa stessa, in ogni caso non inferiore a 103 euro.

È possibile sanare la violazione ricorrendo al ravvedimento operoso, beneficiando di una riduzione del:

  • 10% (1/10 del 100% ), nel caso in cui il versamento sia eseguito entro 30 giorni dalla scadenza;
  • 12,5% (1/8 del 100%), nel caso in cui il versamento sia eseguito oltre i 30 giorni dalla scadenza, ma entro 1 anno.