Con il Decreto Rilancio è entrato in vigore il “superbonus”, ossia la detrazione fiscale al 110% per gli interventi di risparmio energetico, messa in sicurezza sismica e per il fotovoltaico, sostenuti a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

Per poter ottenere la suddetta agevolazione, sarà necessario essere in possesso di determinati requisiti:

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al beneficio
  • l’asseverazione relativa al rispetto dei requisiti previsti per godere dell’agevolazione e la corrispondente congruità delle spese sostenute.

Il Decreto Rilancio contempla al comma 14 dell’art. 119 pesanti sanzioni per i tecnici che, ai fini dell’ecobonus del 110%, rilasciano asseverazioni infedeli. Al  Ministero dello sviluppo economico, spetta il compito di verificare la veridicità della documentazione.

Ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli, è prevista una sanzione amministrativa da 2.000 a 15.000 euro, inoltre, la non veridicità delle certificazioni determineranno l’immediata decadenza dei benefici fiscali.

Chi è abilitato al rilascio delle attestazioni e asseverazioni, quindi, è obbligato alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.