In base alle attuali norme in vigore, di seguito un riepilogo dei requisiti fondamentali per beneficiare della detrazione del super ecobonus 110%.

Al fine di ottenere la suddetta agevolazione, gli interventi effettuati devono garantire un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. Nel caso in cui l’edificio sia già classificato nella penultima classe energetica è obbligatorio il raggiungimento della classe energetica più alta.

Per il riconoscimento della detrazione fiscale, i tecnici abilitati devono rilasciare al termine dei lavori un’asseverazione relativa al rispetto dei requisiti previsti per godere dell’agevolazione e la corrispondente congruità delle spese sostenute.

Per ciò che riguarda il super sismabonus, i tecnici incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, devono asseverare e depositare allo sportello unico edilizia (Sue) del Comune (ad inizio e fine dei lavori), la loro efficacia al fine della riduzione del rischio sismico e attestare la corrispondente congruità delle spese sostenute.

Il pagamento dei lavori deve essere effettuato mediante bonifico «parlante», dal quale risulti:

  • la causale del versamento;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Inoltre, per il super ecobonus con lavori iniziati dal 6 ottobre 2020, il bonifico deve contenere anche il numero e la data della fattura che viene pagata.

Per ottenere la detrazione del superbonus 110%, inoltre, è necessario il rilascio del visto di conformità nel modello Redditi o nel 730, per le spese sostenute dal 12 novembre 2021, a fronte di fatture emesse da tale data. Questo nuovo visto non è necessario nei casi di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente attraverso la precompilata.

Per l’esecuzione di lavori edili riportati nell’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 di importo superiore a 70.000 euro avviati successivamente al 27 maggio 2022, il contratto collettivo applicato deve essere indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.

Prima di procedere al saldo finale dei lavori, il committente deve richiedere all’impresa affidataria il Durc di congruità della manodopera. In caso di mancata congruità, si perdono le detrazioni fiscali per interventi edilizi.

Dal 1° gennaio 2023 l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro dovrà essere affidata «ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto» dell’attestazione di qualificazione Soa, rilasciata da una Società organismo di attestazione (Soa), autorizzata dall’Autorità nazionale anticorruzione.

Entro il 16 marzo di ogni anno, gli amministratori di condominio devono inviare telematicamente alle Entrate, anche tramite intermediari abilitati, la comunicazione ai fini della dichiarazione precompilata (Redditi o 730) contenente i dati di tutti i bonus edili sulle parti comuni.