Il Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, è intervenuto il 29 luglio in audizione presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria, anticipando due decreti attuativi in riferimento al Superbonus 110% previsto dal Decreto Rilancio:
- il Decreto Requisiti tecnici
- Il Decreto Asseverazioni
Il decreto Requisiti tecnici è relativo alla definizione dei requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di ecobonus, Bonus facciate e superbonus 110%, i massimali di costo specifici per singola tipologia d’intervento, le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione volti ad accertare il rispetto dei requisiti per accedere al beneficio.
Tra i vari aspetti chiariti quindi, c’è quello relativo ai massimali di costo. Il decreto stabilisce che, per gli interventi di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020 nonché per gli altri che prevedano la redazione dell’asseverazione da parte del tecnico abilitato, quest’ultimo dovrà verificare che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento nel rispetto dei seguenti criteri:
- i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai medi delle opere riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento, oppure in prezzari commerciali;
- in mancanza, i prezzi devono essere determinati in maniera analitica, con procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso.
Il decreto stabilisce che sono ammessi alla detrazione, gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione delle varie Ape nonché per l’asseverazione, da calcolarsi in base al D. Min. Giustizia 17/06/2016 concernente i parametri per i compensi per le opere pubbliche.
Per gli interventi per i quali l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all’allegato I al decreto.
Il secondo decreto è quello “asseverazioni”, si tratta di un decreto nuovo, in quanto non previsto in alcuna altra normativa.
Il suddetto decreto disciplina il contenuto e le modalità di trasmissione dell’asseverazione dei requisiti per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 119 del D.L. Rilancio, come previsti dai decreti di cui al comma 3-ter, dell’articolo 14, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 nonché, per i medesimi interventi, le modalità di verifica ed accertamento delle attestazioni e certificazioni infedeli al fine dell’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.
L’asseverazione può avere ad oggetto gli interventi conclusi o uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nella misura minima del 30% del valore economico complessivo dei lavori preventivato, ed è redatta:
- secondo il modulo tipo di cui all’Allegato 1, che contiene gli elementi essenziali dell’asseverazione di cui al presente articolo con riferimento al caso in cui i lavori siano conclusi;
- secondo il modulo tipo di cui all’Allegato 2, che contiene gli elementi essenziali dell’asseverazione di cui al presente articolo con riferimento al caso di uno stato di avanzamento lavori.
L’asseverazione di cui alla lettera b), può essere presentata non più di due volte per ogni intervento, ed è comunque seguita, dopo il termine dei lavori, dall’asseverazione di cui alla lettera a) del medesimo comma.
Le asseverazioni devono essere trasmesse esclusivamente in via telematica mediante un apposito portale. La stampa del modello deve poi essere digitalizzata e trasmessa ad Enea entro 90 giorni dal termine dei lavori, qualora le asseverazioni facciano riferimento a lavori conclusi.
In caso di irregolarità per aver redatto asseverazioni infedeli, le sanzioni vengono irrogate dal MiSE.