Con la sentenza n. 20369/2019, la Corte di Cassazione si esprime in materia di obblighi contributivi del socio amministratore di Srl a cui viene richiesto di iscriversi sia alla Gestione separata, come amministratore, sia alla Gestione commercianti, per la sua attività di socio lavoratore (versando, di fatto, una doppia contribuzione).

Il caso di specie riguarda un amministratore che ricopre tale ruolo in diverse società.

In Corte d’Appello viene confermata la sentenza che esclude l’obbligo di doppia iscrizione, in quanto non sussistono i requisiti per l’iscrizione alla Gestione commercianti. L’obbligo di tale iscrizione, infatti, è necessario a patto che, tra i requisiti necessari previsti dalle norme di legge, i titolari o i soci partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza rispetto a quella di amministratore.

La sentenza SS.UU 3240 del 2010, afferma che “in caso di verifica di insussistenza dei requisiti  per l’iscrizione alla gestione commercianti del socio lavoratore non vi è necessità di procedere alla valutazione della prevalenza  tra attività di socio lavoratore e attività di amministratore“.

L’attività gestionale condotta dall’amministratore di Srl comporta esclusivamente l’obbligo di iscrizione presso la Gestione separata dell’Inps. Secondo la Cassazione, inoltre, bisogna valutare gli ” elementi quali la complessità o meno dell’impresa, l’esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni“, di conseguenza ciascuna posizione del lavoratore va valutata autonomamente.