A decorrere dal 1º gennaio 2020 è diventato obbligatorio per tutti i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22, D.P.R.633/1972, memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Già dallo scorso 1° luglio 2019 l’obbligo ha interessato i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000.

In caso di “mancata memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri” sono applicabili le sanzioni di cui agli articoli 6. comma 3, e 12, c.2, D.Lgs 471/1997.

Il successivo comma 6-ter concede ai contribuenti un termine di 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione per trasmettere i corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliere dei dati nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche.

L’articolo 6, comma 3, prevede che, in caso di mancata emissione di ricevute fiscali o scontrini fiscali oppure di emissione di ricevute fiscali o scontrini fiscali per importi inferiori a quelli reali, venga applicata una sanzione amministrativa pari al 100% dell’iva corrispondente all’importo non documentato (fermo restando che, ai sensi del successivo comma 4, la sanzione non può essere inferiore a euro 500).

L’introduzione degli obblighi di memorizzazione elettronica dello scontrino e di trasmissione telematica all’Agenzia di Entrate della c.d. “chiusura giornaliera” sostituiscono la modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale.

È stato dunque soppresso l’obbligo di emettere lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, fermo restando l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente, tuittavia, i “dettaglianti” devono documentare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate mediante un documento commerciale sempre che l’operazione non sia certificata mediante emissione della fattura o della fattura semplificata di cui agli art. 21 e 21- bis del dpr 633/1972.

Il documento commerciale “certifica l’acquisto effettuato dall’acquirente nella misura da esso risultante e costituisce titolo per l’esercizio dei diritti di garanzia contro i vizi della cosa venduta stabiliti dalle norme vigenti o dei diritti derivanti da altre tipologie di garanzia eventualmente presenti in forza di specifiche normative o di clausole contrattuali stabilite dalle parti”. Tale documento non ha dunque valenza fiscale, a meno che non sia richiesto dal cliente al momento di effettuazione dell’operazione, in tale caso, esso dovrà contenere anche il codice fiscale o il numero di partita IVA dell’acquirente.

La “valenza fiscale” del documento commerciale lo renderà idoneo ai fini:

  • della deduzione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e di servizi agli effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi o della deduzione e detrazione degli oneri rilevanti ai fini IRPEF
  • dell’applicazione della fatturazione differita (articolo 21, comma 4, lett.a, DPR 633/1972).

Il regime sanzionatorio pecuniario sopra illustrato trova applicazione nelle ipotesi di:

  • mancata memorizzazione elettronica dei corrispettivi o memorizzazione elettronica con dati incompleti o non veritieri;
  • omessa trasmissione telematica dei corrispettivi o di trasmissione telematica con dati incompleti o non veritieri;
  • tardiva trasmissione telematica dei corrispettivi (oltre i 12 giorni)

La normativa prevede anche delle sanzioni in caso di non funzionamento o funzionamento irregolare delle apparecchiature necessarie. La mancata o tardiva richiesta di riparazione è sanzionata con la multa da 250 a 2.000 euro. Secondo quanto previsto nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, infatti ”in caso di mancato o irregolare funzionamento, per qualsiasi motivo del Registratore Telematico, l’esercente richiede tempestivamente l’intervento di un tecnico abilitato e, fino a quando non ne sia ripristinato il corretto funzionamento ovvero si doti di altro Registratore telematico regolarmente in esercizio, provvede all’annotazione dei dati dei corrispettivi delle singole operazioni giornaliere su apposito registro da tenere anche in modalità informatica”.

Nel caso di invio tardivo dei dati dei corrispettivi giornalieri, è prevista anche una sanzione accessoria, che si applica nel caso di quattro distinte violazioni commesse nel corso di 5 anni, e consiste nella sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. Se l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi.

Nel primo semestre di vigenza dell’obbligo dello “scontrino telematico”, le sanzioni non troveranno applicazione in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’iva (articolo 12-quinquies, D.L. 34/2019).