Venerdì 22 ottobre è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto legge n. 146/2021, contenente norme in materia di sicurezza del lavoro e prevenzione degli infortuni, che introduce diverse modifiche rispetto al precedente decreto n.81 del 9 aprile 2008.
Al fine di tutelare l’incolumità del lavoratori, il nuovo art. 14 del Testo unico della salute e sicurezza sul lavoro prevede innanzitutto un inasprimento dei provvedimenti in caso di violazioni della disciplina.
Tra le novità più rilevanti, si evidenzia la sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di:
- impiego di personale “in nero” in misura pari o superiore al 10%del totale dei lavoratori regolarmente occupati;
- gravi violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate dall’Allegato I del TUSL.
E’ stato inoltre eliminato il requisito della reiterazione delle gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Nel caso in cui vengano accertate gravi violazioni è prevista, infatti, “la sospensione dell’attività, anche senza la necessità di una reiterazione degli illeciti”.
Tra le modifiche previste dal decreto, è previsto anche un rafforzamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), creando una banca dati più integrata e condivisa fra gli enti, che servirà anche a programmare e valutare l’attività di vigilanza. Riguardo alla vigilanza delle norme “sono estese le competenze di coordinamento all’INL negli ambiti della salute e sicurezza del lavoro”
Per poter riprendere l’attività produttiva è necessario non soltanto ripristinare le regolari condizioni di lavoro, ma anche il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda delle fattispecie di violazione. L’importo è raddoppiato se, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la stessa impresa è stata destinataria di un provvedimento di sospensione.
Per quanto riguarda il piano sanzionatorio:
– nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare il soggetto sospeso deve pagare una somma pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari ed a 5.000 euro se sono impiegati più di cinque lavoratori irregolari;
– nelle ipotesi di sospensione in materia di salute e sicurezza la somma aggiuntiva da pagare varia a seconda delle violazioni riscontrate secondo quanto indicato nell’adottando decreto ministeriale e, nelle more, nell’Allegato I al D.lgs. n. 81/2008 con riferimento a ciascuna fattispecie di illecito previste in tre soglie: 3.000, 2.500 oppure 300 euro per ciascun lavoratore interessato.
Il provvedimento interdittivo non può essere adottato nel caso in cui il lavoratore “irregolare” sia l’unico occupato dall’impresa. Gli ispettori del lavoro potranno tuttavia allontanare il lavoratore dal luogo di lavoro, finché non sia stato regolarizzato.
Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento interdittivo è punito:
- con l’arresto fino a 6 mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.