Il decreto fiscale n.124 del 26 ottobre 2019 sposta i termini, per coloro che hanno aderito alla rottamazione-ter, dal 31 luglio al 30 novembre 2019.

La somma si potrà versare in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019 (che, essendo un sabato, slitta al 2 dicembre) oppure in un massimo di 17 rate:

  • la prima (di importo pari al 20%) entro il 30 novembre 2019 (che slitta al 2 dicembre)
  • le restanti, di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.

Sul pagamento dilazionato, è stato fissato un tasso di interesse del 2% annuo.

E prevista inoltre, una tolleranza di 5 giorni che sposta ulteriormente i termini per il primo versamento al 7 dicembre 2019 (che, essendo un sabato, slitta a lunedì 9 dicembre).

La proroga riguarda sia chi aveva presentato domanda per la rottamazione-ter a fine aprile sia chi aveva aderito alla rottamazione-bis, saltando il pagamento del 7 dicembre 2018.

Per coloro che hanno pagato le rate scadute entro il 7 dicembre 2018, il versamento restante potrà essere fatto in 10 rate di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019. Su tali rate sarà dovuto, dal 1° agosto 2019, un tasso di interesse dello 0,3% annuo.

Chi, invece, non ha rispettato la scadenza del 7 dicembre 2018, ma avrà versato la prima rata entro il 31 luglio 2019, potrà tuttavia rientrare nella procedura.

In caso di adesione al saldo e stralcio, il contribuente può decidere se estinguere il debito in un’unica soluzione, con scadenza il 30 novembre 2019, oppure suddividerla in 5 rate, così disposte:

  • 35% con scadenza il 30 novembre 2019;
  • 20% con scadenza il 31 marzo 2020;
  • 15% con scadenza il 31 luglio 2020;
  • 15% con scadenza il 31 marzo 2021;
  • il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021.

Sul tale pagamento dilazionato, è stato fissato un tasso di interesse del 2% annuo.