Lo scorso lunedì 4 settembre, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.206 un Decreto Legislativo in tema di enti e lavoratori sportivi, che interviene con modifiche sui precedenti decreti della Riforma dello Sport.

Entro il 31 dicembre 2023, le ASD e le SSD dovranno adeguare lo statuto per renderlo conforme alle nuove disposizioni legislative, pena la cancellazione dal Registro delle attività sportive. Fra le modifiche da apportare, sarà obbligatorio includere la definizione dell’oggetto sociale, diventando necessario specificare l’organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, compresi gli aspetti formativi, didattici, preparatori e di assistenza.

La modifica dovrà essere adottata con delibera dell’assemblea straordinaria, nel rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi previsti dallo statuto.

Gli statuti adeguati andranno trasmessi al RASD: atti costitutivi e statuti andranno trasmessi anche in fase di nuove iscrizioni.

Un’altra fondamentale novità della Riforma riguarda la gestione del rapporto di lavoro delle figure che ruotano intorno al settore sportivo.

Nello specifico, i diversi soggetti operanti nel suddetto ambito possono essere classificati in tre tipologie:

  • lavoratore sportivo
  • lavoratore non sportivo
  • lavoratori amministrativo-gestionali

Dal 1° luglio 2023, il lavoratore sportivo può operare all’interno dell’associazione o centro sportivo nelle seguenti forme di collaborazione:

  • apprendistato;
  • contratto subordinato (in uso soprattutto nel professionismo);
  • contratti a partita IVA per lavoratori autonomi;
  • contratto di collaborazione coordinato e continuativo (co.co.co);
  • contratto a termine, per una durata di 5 anni e riconfermabile.

Per i lavoratori sportivi che intendono aprire la Partita IVA per collaborare con l’associazione/centro sportivo, i codici ATECO di riferimento sono:

  • 85.51.00 – CORSI SPORTIVI E RICREATIVI
  • 93.19.99 – ALTRE ATTIVITÀ SPORTIVE NCA

Con la Riforma, vengono specificate le condizioni che definiscono una collaborazione coordinata e continuativa, ovvero:

  • la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali (escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive);
  • le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.

In merito al versamento dei contributi previdenziali all’INPS, i lavoratori:

  • Fino a € 5.000/anno, sono esenti sia da imposte sia da contributi;
  • oltre i € 5.000 e fino a € 15.000, sono esenti da imposte, ma devono versare i contributi;
  • oltre i € 15.000, devono versare sia le imposte che i contributi.

Nella categoria dei lavoratori non sportivi, rientrano soggetti come custodi, addetti alle pulizie, manutentori impianti, ecc. Per loro, salva diversa previsione dei regolamenti tecnici, trovano applicazione le norme ordinarie sui rapporti di lavoro subordinati.

Anche i collaboratori amministrativo gestionali sono lavoratori non sportivi e, di conseguenza, non possono godere delle semplificazioni previste per i lavoratori sportivi. Tuttavia, ad essi vengono estesi i benefici di natura fiscale e previdenziale previsti per le co.co.co. sportive, ossia:

  • Esenzione contributiva fino alla soglia di 5.000;
  • riduzione del 50% dell’imponibile contributivo per i primi 5 anni;
  • franchigia fiscale fino a € 15.000 annui.

Per quanto riguarda i dipendenti pubblici che intendono collaborare con asd o ssd, a partire dal 1° luglio devono richiedere una specifica autorizzazione al proprio ente di riferimento. In caso di mancata risposta entro 30 giorni, l’autorizzazione è da ritenersi concessa.

Si evidenzia, infine, l’introduzione del “volontario”, la cui prestazione non può essere retribuita in alcun modo. Possono tuttavia essere rimborsate le spese documentate, purché l’importo sia inferiore a 150 euro mensili.