Il 30 novembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 192/2021, che recepisce la direttiva 1910/2018 riguardante gli scambi internazionali di beni.
Tali cessioni devono essere fatturate in regime di non imponibilità.
La normativa prevede che, per far sì che una cessione intracomunitaria possa usufruire del regime di esenzione da Iva, il cessionario sia identificato in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto ha inizio.
Il cessionario deve comunicare al cedente il proprio numero di identificazione Iva, tuttavia le modalità di comunicazione del numero di identificazione Iva tra le parti contraenti non sono specificate nel testo giuridico e, di conseguenza “non sono soggette ad alcun requisito formale”.
L’apertura di una partita IVA comunitaria è vincolata all’iscrizione al VIES (Vat Information Exchange System), un sistema elettronico per la convalida del numero di partita IVA degli operatori economici registrati nell’Unione Europea per le transazioni transfrontaliere di beni e servizi.
E’ necessario dunque verificare che il numero di identificazione del cessionario venga riscontrato sull’archivio Vies del sito della Commissione Europea.