Lo scorso 25 maggio, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 55 dell’11 marzo 2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze in materia di comunicazione, accesso, e consultazione dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva di imprese, trust e istituti giuridici affini.

Il decreto, finalizzato al contrasto di fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, entra vigore dal 9 giugno 2022.

Le informazioni relative alla titolarità effettiva devono essere comunicate all’ufficio del Registro delle Imprese della Camera di commercio territorialmente competente entro i 60 giorni successivi al provvedimento del Mise (tutt’ora mancante).

I soggetti tenuti ad inviare la suddetta comunicazione sono: 

  • gli amministratori delle imprese;
  • il fondatore o i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private 
  • il fiduciario di trust o di istituti affini

Eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva, devono essere comunicate entro 30 giorni.

La conferma dei dati e delle informazioni, entro 12 mesi dalla precedente comunicazione. Per le imprese la comunicazione di conferma può essere effettuata contestualmente al deposito del bilancio.

Sono da comunicare i dati identificativi e cittadinanza delle persone fisiche, indicate come titolare effettivo nelle società, o delle persone giuridiche private, dei trust o istituti affini.

Nelle società si deve specificare anche l’entità della partecipazione al capitale del titolare effettivo ovvero le modalità di esercizio del controllo o i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell’ente.

Le persone giuridiche private devono comunicare:

  • la denominazione dell’ente
  • la sede legale e amministrativa
  • l’indirizzo PEC

Il trust e gli istituti affini devono comunicare:

  • la denominazione
  • data, luogo ed estremi dell’atto di costituzione

I diversi soggetti (controinteressati) devono comunicare le circostanze eccezionali che impediscono l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva.

Possono accedere ai dati del Registro:

  • Le autorità competenti con modalità tecniche e operative disciplinate con convenzioni sottoscritte da ciascuna autorità con Unioncamere e il gestore;
  • i soggetti obbligati all’adeguata verifica della clientela previa richiesta di accreditamento presentata dal soggetto obbligato in Camera di commercio.

I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private, presenti nella sezione autonoma del registro delle imprese, saranno accessibili al pubblico, su richiesta e senza limitazioni. In questi casi, l’accesso del pubblico avrà ad oggetto il nome, il cognome, il mese e l’anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni da cui deriva lo status di titolare effettivo.