Il DLgs. 87/2024 ha introdotto importanti cambiamenti al ravvedimento operoso per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024 in poi, apportando una significativa riforma delle sanzioni amministrative tributarie e rendendo, nel complesso, le sanzioni meno onerose.
Da settembre, infatti, se il ravvedimento viene effettuato:
- entro l’anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione: la riduzione è a 1/8 del minimo.
- oltre l’anno dalla violazione oppure oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione: la riduzione è a 1/7 del minimo.
Di seguito, nello specifico, una tabella riepilogativa in base alle diverse percentuali di riduzione da applicare a seconda che le violazioni siano commesse ante o post 1° settembre:
Periodo ravvedimento | Riduzione nuovo ravvedimento | Riduzione vecchio ravvedimento |
Entro 30 giorni dalla violazione | 1/10 del minimo | 1/10 del minimo |
Entro 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione | 1/9 del minimo | 1/9 del minimo |
Entro l’anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione | 1/8 del minimo | 1/8 del minimo |
Oltre l’anno dalla violazione o oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione | 1/7 del minimo | |
Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo oppure entro due anni | 1/7 del minimo | |
Dopo lo schema di atto art. 6-bis della L. 212/2000 non preceduto da PVC e senza domanda di adesione del contribuente art. 6 comma 2-bis del DLgs. 218/97 | 1/6 del minimo | |
Oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo o oltre due anni | 1/6 del minimo | |
Dopo la constatazione della violazione nel PVC senza che il contribuente abbia inviato la comunicazione di adesione e prima dello schema d’atto art. 6-bis della L. 212/2000 | 1/5 del minimo | |
Dopo la constatazione della violazione con PVC | 1/5 del minimo | |
Dopo lo schema di atto ex art. 6-bis della L. 212/2000 preceduto da PVC e senza domanda di adesione del contribuente (art. 6 comma 2-bis del DLgs. 218/97) | 1/4 del minimo | |
Entro 90 giorni dalla violazione | 1/10 del minimo | 1/10 del minimo |
Un’ulteriore novità riguarda la possibilità di applicare il cumulo giuridico anche in sede di ravvedimento, limitatamente alla singola imposta e al singolo periodo d’imposta.
Se il contribuente omette di fatturare varie operazioni (IVA, imposte sui redditi, IRAP e plurime violazioni sulla fatturazione), il contribuente potrà applicare le percentuali di riduzione del ravvedimento ad una sanzione unica costituita dalla sanzione prevista per la violazione più grave debitamente aumentata.
Il cumulo giuridico non può essere applicato per gli omessi/tardivi versamenti e per le indebite compensazioni.