A causa del periodo emergenziale da Covid-19, il decreto Rilancio ha previsto il rinvio al 2021 dei principali atti impositivi che scadono dall’8 marzo al 31 dicembre 2020. La notifica di tali atti dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre 2021.
Più specificamente, è stato stabilito che: “In deroga a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d’imposta, di liquidazione e di rettifica in liquidazione, per i quali i termini di decadenza, senza tener conto del periodo di sospensione di cui all’articolo 67, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento dei tributi”.
In merito alle imposte sui redditi, IVA e IRAP, ricordiamo:
- che il termine per l’accertamento delle dichiarazioni è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione medesima;
- che in caso di omessa dichiarazione, il termine è fissato al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Entro il 31 dicembre 2021, quindi, devono essere notificati gli accertamenti all’anno 2015 (UNICO 2016).
Per quanto riguarda la contestazione separata delle sanzioni tributarie, l’atto deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dal quinto anno successivo alla violazione. Di conseguenza, entro fine anno, vanno emessi gli atti su violazione commesse nel 2015, e la notifica dovrà avvenire entro il 2021.