Gli articoli 126 e 127 D.L. 34/2020 (c.d. D.L. Rilancio) dispongono la proroga al 16 settembre 2020 dei termini per la ripresa degli adempimenti e per la riscossione della generalità dei versamenti in scadenza a marzo, aprile e maggio 2020, ma non effettuati in virtù di quanto disposto dall’articolo 18 D.L. 23/2020 (c.d. D.L. Liquidità) e dagli articoli 61 e 62 D.L. 18/2020 (c.d. D.L. Cura Italia).

Più precisamente, è previsto che i versamenti sospesi, anziché a fine maggio o giugno (come precedentemente previsto), potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020;
  • ovvero mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il predetto termine del 16 settembre;

e, in ogni caso, non è possibile ottenere il rimborso di eventuali importi già versati.

Per quanto concerne i versamenti sospesi, occorre fare riferimento innanzitutto all’articolo 18 D.L. 23/2020.

Tale disposizione prevede che a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, è prevista la sospensione, nel periodo aprile e/o maggio 2020 (con circolare AdE 9/E/2020 si è precisato che le mensilità vanno considerate autonomamente), dei termini dei versamenti in autoliquidazione relativi a:

  • Iva;
  • ritenute alla fonte e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale sui redditi da lavoro dipendente e assimilati;
  • contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria;

qualora nei mesi di marzo e/o aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019 (cfr., con circolare AdE n. 9/E/2020 si è precisato che la data da considerare è quella di effettuazione dell’operazione), essi abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi:

  • di almeno il 33%, se nell’anno precedente hanno prodotto ricavi o compensi “non” superiori a 50 milioni di euro;
  • di almeno il 50%, se nell’anno precedente hanno prodotto ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro.

La sospensione dei versamenti scadenti nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, come già detto in precedenza, spetta a prescindere dall’eventuale calo del fatturato.

Detta sospensione interessa anche i soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 31 marzo 2019.