Il Ddl. di conversione del c.d. “Milleproroghe” (DL 192/2014), così come approdato ieri all’esame della Camera in attesa che il Governo ponga l’ormai pressoché certa questione di fiducia sul provvedimento, ha reso “ufficiale” l’estensione, ancora per il 2015, del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile.

Come si ricorderà, in conseguenza dell’approvazione del nuovo regime fiscale agevolato per autonomi ad opera della legge di stabilità 2015 (L. 190/2014), sono stati abrogati:
– il regime delle nuove iniziative produttive (applicabile per il primo triennio di attività, tassazione del reddito con imposta sostitutiva al 10%);
– il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile (utilizzabile per i primi cinque anni dall’inizio dell’attività, oppure anche oltre, fino ai 35 anni di età, tassazione del reddito con imposta sostitutiva al 5%);
– il regime agevolato per gli “ex minimi” (utilizzabile da coloro che non potevano più utilizzare il regime di vantaggio, tassazione ordinaria del reddito con talune semplificazioni contabili).

Per effetto della predetta abrogazione, dal 2015, gli unici regimi applicabili risultavano essere il regime ordinario (in contabilità ordinaria o semplificata) e il nuovo regime per autonomi. L’unica eccezione era contemplata a favore del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile che poteva continuare ad essere applicato in via transitoria e fino a scadenza naturale (ossia, per 5 anni, oppure anche oltre, fino ai 35 anni di età) dai soggetti che già lo applicavano nel 2014 (pur restando salva la possibilità di scegliere l’applicazione del nuovo regime).

La questione viene emendata durante l’iter di conversione in legge del Milleproroghe mediante l’inserimento di una disposizione che, derogando all’art. 1 comma 85 lett. b) e c) della legge di stabilità, proroga gli artt. 27 commi 1, 2 e 7 del DL 98/2011 e 1 commi da 96 a 115 e 117 della L. 244/2007 “per i soggetti che, avendone i requisiti, decidono di avvalersene, consentendone la relativa scelta nel corso dell’anno 2015”. Le norme prorogate sono proprio quelle che, nel loro complesso, regolano il regime di vantaggio, la cui applicazione viene estesa in misura piena ancora nel 2015. In pratica, il regime di vantaggio può non solo continuare ad essere applicato dai soggetti che già lo utilizzavano nel 2014 come prevedeva la legge di stabilità, ma anche scelto per la prima volta dai soggetti che avviano una nuova attività nel 2015.

Riepilogando, la situazione che si configura nel 2015 è la seguente:
– applicabilità piena (per inizio attività e attività in corso) dei regimi ordinario, di quello fiscale agevolato per autonomi ex L. 190/2014 e di vantaggio per l’imprenditoria giovanile ex DL 98/2011;
– conferma dell’abrogazione del regime delle nuove iniziative produttive ex L. 388/2000 e del regime degli “ex minimi” ex DL 98/2011.

Nelle intenzioni, entrambi i regimi (di vantaggio e forfetario per autonomi) erano stati pensati come regimi “naturali”. Pertanto, verificato il possesso dei necessari requisiti – tra l’altro, parzialmente sovrapponibili – gli stessi sono immediatamente applicabili senza necessità di esercitare alcuna opzione espressa (l’Agenzia delle Entrate richiede comunque di segnalarne l’utilizzo nel modello AA9/11, in caso di inizio dell’attività, oppure nella dichiarazione IVA – rigo VA14, per le attività in corso). Fondamentale è tenere da subito un “comportamento concludente” in linea con le disposizioni del regime scelto per cui, a titolo esemplificativo, non andrà addebitata l’IVA a titolo di rivalsa e andranno adeguati, a seconda del regime applicato, i riferimenti normativi nelle annotazioni da riportare in fattura ai fini dell’esclusione dall’imposta, in aggiunta a quelli per l’esonero dall’assoggettamento alle ritenute d’acconto.