Con la risposta n. 127 del 5 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce un chiarimento in merito alle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2025 in materia di agevolazione ”prima casa”.

Per beneficiare dell’aliquota ridotta del 2% sull’imposta di registro per l’acquisto della “prima casa”, è necessario che:

  • l’immobile deve trovarsi nel Comune di residenza dell’acquirente, o in quello in cui egli stabilisca la residenza entro 18 mesi;
  • l’acquirente non deve essere già titolare di altra abitazione nel Comune;
  • nell’atto di acquisto l’acquirente deve dichiarare di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata in via agevolata dallo stesso soggetto o dal coniuge.

Con la legge di Bilancio 2025 è stato raddoppiato il termine per vendere la “prima casa”, da uno a due anni, senza perdere l’agevolazione per il nuovo acquisto. La novità vale anche per atti stipulati nel 2024.

Nel caso di specie, infatti, un contribuente ha acquistato il 25 gennaio 2024 un immobile con agevolazione prima casa. Il beneficio sarebbe scaduto il 25 gennaio 2025 ma, a causa di ritardi da parte della banca dell’acquirente, non è riuscito a vendere entro tale termine.

 

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’estensione del predetto limite temporale non è riservata agli atti di acquisto di immobili stipulati a far data dal 1° gennaio 2025 e che lo stesso si applica anche nel caso in cui, al 31 dicembre 2024, non sia ancora decorso il termine di un anno. Di conseguenza, si ritiene applicabile il nuovo termine di due anni per rivendere il suddetto immobile e il contribuente avrà tempo fino al 25 gennaio 2026 per alienare l’abitazione agevolata pre-posseduta, senza decadere dai benefici “prima casa” fruiti sul nuovo acquisto.