Con il decreto ministeriale pubblicato il 12 dicembre 2019, viene modificato il tasso di interesse legale. A partire dal 1° gennaio 2020, sarà infatti abbassato dall’attuale 0.8% allo 0.05% in ragione d’anno.
Originariamente, in ambito tributario, il problema inerente ai versamenti minimi era disciplinato dall’art.2 della L 935 del 1977 “qualora la somma da versare, da rimborsare o da riportare a credito non superi le mille lire, non si fa luogo al versamento, al rimborso o al riporto del credito”.
Nel 1998, con la circolare n.125, il Ministero delle Finanze ha specificato che : “vigendo ai sensi della legge 23 dicembre 1977, n.935 (articolo 2, secondo comma) il limite minimo di versamento pari a lire 1000 ed essendo, sempre ai sensi della stessa legge gli importi da versare all’erario per ciascuna imposta soggetti all’arrotondamento alle 1000 lire, l’importo minimo da indicare nel modello di versamento F24 relativamente ad ogni singolo codice tributo è, fatte salve le particolari previsioni relative a specifici tributi, pari a lire 2000”
In sostanza, si passa da una legge che vieta di effettuare pagamenti di importo inferiore alle 1000 lire (0.52 euro) ad un’interpretazione finanziaria che incrementa il limite a 2000 lire (1.03 euro).
L’Agenzia delle Entrate indica come importo minimo per ciascun tributo in F24 la somma di € 1,03.