Possono accedere al regime forfetario, ai sensi del comma 1 del disegno di legge della Finanziaria 2015, le persone fisiche esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a quelli individuati nell’apposita tabella, in relazione all’attività esercitata in base al codice attività ATECO 2007.
La prima novità nel nuovo regime semplificato è rappresentata proprio dai limiti di reddito da rispettare. Secondo la disposizione normativa, infatti, “i compensi ragguagliati ad anno non devono essere superiori ai limiti indicati nell’allegato alla presente legge, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata”. In sostanza si tratta di una modifica volta a rendere più flessibile il regime con una previsione di soglie di ricavi differenziate rispetto al tipo di attività svolta. Più precisamente secondo le regole vigenti, il limite che porta alla fuoriuscita immediata è fissata a 30.000 euro di ricavi o compensi per tutti, mentre con la modifica in arrivo il limite oscillerà dai 15.000 a 40.000 euro, tenendo conto però delle differenze tra le attività svolte dai contribuenti.
Nel caso di esercizio di più attività, ognuna delle quali potrebbe essere soggetta a limiti di ricavi differenti, “si assume il limite più elevato dei ricavi e compensi relativi alle diverse attività esercitate” (non quello relativo all’attività prevalente). Non rilevano nemmeno i ricavi e i compensi rilevanti ai fini degli studi di settore.
Per le attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi contraddistinte dal codice attività ATECO 2007 (64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 –74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88) il limite dei ricavi sarà di 15.000 euro.
Per quanto riguarda le industrie alimentari e delle bevande contraddistinte dal codice Ateco (10 – 11) il limite dei ricavi è 35.000; per il commercio all’ingrosso e al dettaglio con codice Ateco 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 il limite è 40.000; per il commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande con codice Ateco 47.81 il limite è di 30.000, per il commercio ambulante di altri prodotti con codice Ateco 47.82 – 47.89 il linite è di 20.000; per le costruzioni e attività immobiliari con codice Ateco (41 – 42 – 43) – (68) il limite è di 15.000; per gli intermediari del commercio con codice Ateco 46.1 il limite è di 15.000; per le attività dei servizi di alloggio e di ristorazione con codice Ateco (55 – 56) il limite è di 40.000. Per le altre attività economiche il limite è 20.000.
In riferimento alla verifica del superamento del limite dei ricavi, la relazione illustrativa al provvedimento precisa che si deve tener conto di quanto previsto nell’articolo 57 del Tuir, ove si dispone che si ricomprende tra i ricavi il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore. La stessa relazione illustrativa precisa che, con riferimento alle attività d’impresa, i ricavi dell’anno precedente devono essere quantificati secondo criteri di competenza fiscale. Tuttavia, va osservato che il criterio della competenza opera unicamente ai fini dell’accesso al nuovo regime; per gli anni successivi, anche gli imprenditori, ai fini della verifica del citato limite per la permanenza nel regime medesimo, dovranno invece utilizzare il criterio di cassa in quanto, a regime, ciò che rileva sono i ricavi percepiti.
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