Con l’approvazione definitiva della legge di conversione del D.L. 34/2019, a partire dal 1° gennaio 2020 gli esportatori abituali non avranno più l’obbligo di consegnare al proprio fornitore la dichiarazione d’intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate; verrà inoltre abolito l’obbligo, sia per gli esportatori abituali che per i rispettivi fornitori, di numerare progressivamente le stesse nonché di annotarle in appositi registri.

I fornitori degli esportatori abituali non saranno più tenuti ad esporre i dati delle lettere di intento ricevute nel quadro VI della dichiarazione IVA annuale e dovranno indicare gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento sulla fattura emessa nei confronti dell’esportatore abituale .

Resta immutato l’obbligo degli esportatori abituali di riscontrare telematicamente l’avvenuta presentazione delle dichiarazioni all’Agenzia delle Entrate.

L’esportatore deve quindi porre in essere i seguenti adempimenti:

  • inviare telematicamente all’Amministrazione Finanziaria la dichiarazione d’intento (datata e numerata progressivamente);
  • inviare copia della stessa al fornitore unitamente alla copia della ricevuta telematica di avvenuta presentazione;
  • annotare in apposito registro la dichiarazione d’intento emessa nei confronti di ciascun fornitore.

Il fornitore, una volta ricevuti i documenti, deve:

  • eseguire il riscontro telematico sul sito dell’Agenzia che confermi l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento da parte dell’esportatore abituale,
  • numerare le dichiarazioni d’intento ricevute e annotarle in apposito registro.

Il Decreto crescita interviene anche sulla disciplina sanzionatoria, in particolare sostituisce l’art.7, comma-bis, D.Lgs. 471/1997, prevedendo la sanzione proporzionale dal 100% al 200% dell’imposta, fermo restando il versamento della stessa, in capo al cedente o prestatore che effettua operazioni in regime di non imponibilità IVA “senza aver prima riscontrato per via telematica l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate” della lettera di intento. La sanzione in questione,  passa da una misura fissa (da 250 euro a 2.000 euro) ad una proporzionale (come già previsto prima delle novità introdotte dal D.Lgs. 158/2015).

Non è stato espressamente abrogato l’art.2, comma 2, DL 746/83, il quale sanziona i soggetti passivi che “omettono di numerare, annotare o conservare le dichiarazioni rese o ricevute” a norma dell’art. 1 comma 1 lett. c) del medesimo decreto legge.

Poiché dal 2020 verrà meno l’obbligo di numerazione, annotazione e conservazione delle lettere di intento trasmesse e ricevute per effetto dell’abrogato l’art.1,comma 2 del DL 746/83, non dovrebbe più verificarsi una condotta sanzionabile.

La sanzione potrebbe però, sopravvivere nell’ipotesi in cui il fornitore non indicasse in fattura il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento, analogamente a quanto è stato sostenuto in caso di omessa indicazione degli estremi (numero e data) delle lettere di intento.