La notificazione degli atti giudiziari è considerata valida se eseguita nelle mani di qualsiasi persona si trovi negli uffici di una persona giuridica, in quanto si presume legittimata alla ricezione degli atti.
Con la sentenza n.28561 del 18 ottobre, la Cassazione stabilisce come sia tendenzialmente irrilevante il luogo della notifica e che, salvo che il plico venga restituito al mittente, non importa se il soggetto che ritira l’atto non sia tra quelli legittimati.
Nel caso di specie, in sede civile, era stato addirittura appurato che il consegnatario aveva falsificato la firma del contribuente.
Secondo i giudici, la notifica dell’avviso di accertamento che, a seguito di querela di falso, risulti inesistente, è improduttiva di effetti giuridici e non può ravvisarsi una sanatoria del vizio rilevato. E’ dunque corretto il ragionamento secondo cui, anche se il consegnatario non sia abilitato a ricevere gli atti, si presume comunque che lo consegni al contribuente.
Il principio espresso è infatti che, se colui che ritira l’atto si trova nella residenza del contribuente, è legalmente presunta la conoscenza e, di conseguenza, il collaboratore si adoperi per consegnarlo al destinatario.