La “morosità incolpevole” introdotta dal comma 5 dell’art. 6,  D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla l. 28 ottobre 2013, n. 124, consiste in un sostegno per le famiglie destinatarie di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a causa della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale.

Nel 2021, con l’accordo tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), il “Fondo morosità” viene incrementato di 50 milioni di euro.

Le cause per poter richiedere tale contributo sono:

  • perdita del lavoro per licenziamento;
  • accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
  • cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
  • mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
  • cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
  • malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Inoltre, per accedere a tale beneficio, il soggetto dovrà dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

  • essere in possesso di un I.S.E.E. non superiore a 26 mila euro l’anno;
  • essere destinatari di un avviso di sfratto per morosità;
  • avere in corso un contratto di locazione regolarmente registrato.

Sono escluse dal Fondo tutte le locazioni non abitative.

A causa dell’emergenza Covid-19, l’accesso alle misure di sostegno si estende anche ai soggetti che, pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, presentino un’autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione della pandemia, una riduzione significativa del reddito.

Per poter accedere ai benefici del Fondo, il soggetto deve presentare apposita domanda al Comune di residenza. Spetterà poi a quest’ultimo, l’onere di verificare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento.

L’importo massimo del contributo concedibile è pari a 12mila euro per ciascun richiedente, nei limiti della disponibilità prevista per ogni regione.