Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021 sono state introdotte ulteriori misure riguardanti la concessione dei finanziamenti alle imprese.

La moratoria straordinaria per prestiti, mutui e finanziamenti delle partite IVA, introdotta dal decreto Cura Italia (D.L. 18/2020), era già stata già prorogata dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021, dal decreto Agosto. La nuova proroga rinvia il termine al 30 giugno 2021 incluso.

In seguito alla seconda ondata di Covid-19 e le relative restrizioni governative adottate in molti paesi dell’Ue, l’European Banking Authority ha esteso al 31 marzo 2021 le “Linee guida sulle moratorie legislative e non legislative sui rimborsi dei prestiti applicate alla luce della crisi da Covid-19”.

Questa riattivazione garantisce alle Pmi, ai lavoratori autonomi e ai professionisti che hanno subito temporanee carenze di liquidità, di poter beneficiare della sospensione del pagamento dei rimborsi rateali degli affidamenti in essere nonché della sospensione della revoca delle aperture di credito in conto corrente e dello smobilizzo crediti, come pure di poter usufruire della proroga della scadenza dei prestiti non rateali.

E’ fondamentale che gli enti creditizi dispongano di un piano dettagliato per valutare se i prestiti soggetti alla moratoria abbiano probabilità di generare insolvenze.

Le misure di moratoria ex lege concesse a imprese “in bonis” in difficoltà finanziaria a causa dell’emergenza sanitaria in corso non devono essere classificate dalle banche tra le esposizioni “Forborne.

Per poter beneficiare della flessibilità nell’applicazione delle regole in materia di “default” da parte delle banche, la moratoria deve essere approvata entro il 31 marzo 2021 e non deve superare i 9 mesi di concessione.

Il limite dei 9 mesi si applica solo alle moratorie concesse dopo il 30 settembre 2020. A tal proposito, l’E.B.A. ha ulteriormente stabilito che, qualora ci fosse stata una sospensione dei pagamenti accordata prima del 30 settembre 2020 per un periodo inferiore a 9 mesi, il trattamento di favore può essere richiesto solo per ulteriori tre mesi.

Infine, l’E.B.A. chiarisce che, nel caso in cui con la moratoria siano riprogrammati i pagamenti in arretrato, i giorni di scaduto devono essere ricompresi nel periodo dei nove mesi.