Con il provvedimento n. 28929/2021 del 29 gennaio, è stato pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il modello Redditi 2021 e le relative istruzioni. Di seguito vi sono elencate le principali novità.
I contributi a fondo perduto indicati a conto economico che non concorrono alla formazione del reddito, sono:
- Contributo a fondo perduto – Decreto Rilancio;
- Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici;
- Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori Iva dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive – Decreto Ristori;
- Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori Iva dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del D.P.C.M. 03.11.2020 – Decreto Ristori-bis;
- Contributo a fondo perduto da destinare all’attività dei servizi di ristorazione.
QUADRO RF – Reddito d’impresa in regime di contabilità ordinaria
Sono stati introdotti i seguenti nuovi codici al rigo RF55:
- codice 81, per accogliere la quota di ammortamento non effettuata deducibile alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 Tuir, a prescindere dall’imputazione al conto economico, per i soggetti che, nell’esercizio in corso al 15 agosto 2020, non effettuano l’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali;
- codice 82, per accogliere la quota deducibile del 20% delle spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali a norma dell’articolo 108, comma 1, Tuir, escludendo i costi relativi all’acquisto dei terreni;
- codice 83, dove indicare l’ammontare dei contributi a fondo perduto riportati nel conto economico che non concorrono alla formazione del reddito;
- codice 84, dove indicare tutti gli altri contributi e indennità di qualsiasi natura che non concorrono alla formazione del reddito, erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica;
- codice 85, relativo al componente negativo di reddito.
QUADRO RG – Imprese in contabilità semplificata
Nel rigo RG10, vanno indicati gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito con i seguenti codici:
- codice 27, l’ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito
- codice 28, l’ammontare dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura, erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione
Nel rigo RG22, invece, vanno indicati gli altri componenti negativi deducibili:
- codice 47, l’ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito, già indicati nel rigo RG10 con il codice 27;
- codice 48, l’ammontare dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura che non concorrono alla formazione del reddito, già indicati nel rigo RG10 con il codice 28, erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione.
QUADRO RE – Lavoro autonomo
Relativamente al quadro RE, i contributi che non concorrono alla formazione del reddito sono:
- Decreto Rilancio: contributo a fondo perduto per perdite di fatturato/compensi, a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA;
- Decreto Ristori: contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive;
- Decreto Ristori-bis, contributo a fondo perduto di una somma di denaro corrisposta dall’Agenzia delle Entrate ai titolari di partita Iva che, sulla base della codifica ATECO, esercitano l’attività prevalente in uno dei settori economici individuati dallo stesso decreto legge Ristori bis con una specifica tabella contenuta nell’allegato 2, e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità (cosiddette regioni “rosse”).
Tali contributi andranno indicati nel quadro RE COLONNA 1.
QUADRI RU e RS del modello Redditi
I numerosi benefici, in forma di contributi e crediti d’imposta, erogati nel corso dell’anno 2020 dovranno essere analizzati ai fini dell’indicazione nel quadro RU dei vari modelli Redditi (PF, SP, SC ed ENC) nonché nel quadro RS.
I crediti d’imposta, oggetto di detassazione sono:
- Credito d’imposta canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda Art. 28 D.L. n. 34/2020;
- Credito d’imposta adeguamento degli ambienti di lavoro Art. 120, D.L. n. 34/2020;
- Credito d’imposta rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (investitori) Art. 26, comma 4, D.L. n. 34/2020;
- Credito d’imposta rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (società conferitarie) Art. 26, comma 8, D.L. n. 34/2020;
- Credito imposta sanificazione 125.D.L. 34/2020 – Legge 77/2020;
Nel modello redditi 2021, nelle “altre variazioni in diminuzione” (rigo RF55) è da utilizzare il codice generico 99.
Una delle principali novità per partite IVA ed intermediari consiste nella compilazione del prospetto relativo agli Aiuti di Stato presente nel quadro RS:
- Codice 60 – Credito d’imposta canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda
- Codice 63 – Credito d’imposta adeguamento degli ambienti di lavoro
- Codice 64 – Credito d’imposta rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (investitori)
- Codice 65 – Credito d’imposta rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (società conferitarie)
Nel rigo RU1, casella 1, va indicato il codice identificativo dei seguenti crediti d’imposta:
- Codice credito I1 – Credito d’imposta per i canoni di locazione di botteghe e negozi;
- Codice credito H8 – Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda;
- Codice credito H8 – Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda;
- Codice credito I6 – Credito d’imposta per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro ;
- Codice credito H9 – Credito d’imposta per le spese di sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione;
- Codice credito I2 – Credito d’imposta riconosciuto agli investitori per i conferimenti in denaro per l’aumento del capitale sociale;
- Codice credito I3 – Credito d’imposta a favore delle società per l’aumento del capitale sociale;
- Codice credito I6 – Credito d’imposta per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro;
- Codice credito H9 – Credito d’imposta per le spese di sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione.