Per far fronte alla difficoltà economica a seguito dell’attuale emergenza sanitaria, l’art. 159 del Decreto Rilancio estende la possibilità di utilizzare il Modello 730 senza sostituto, per il periodo d’imposta 2019, anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.
Attraverso questa modifica, viene quindi ampliata la platea dei contribuenti che possono avvalersi del predetto modello dichiarativo nella modalità “senza sostituto d’imposta”, comprendendo anche i casi di sostituti d’imposta presenti, ma incapienti.
Se dalla dichiarazione emerge un credito, coloro che sceglieranno l’opzione senza sostituto lo riceveranno direttamente dall’Agenzia delle Entrate, che effettuerà il rimborso non prima del 30 settembre 2020, termine ultimo di presentazione del Modello 730 ed entro i successivi sei mesi.
Se invece emerge un debito, il pagamento dovrà essere effettuato tramite il modello F24 e a partire dal mese di luglio, direttamente dal dichiarante.
Il Modello 730/2020 senza sostituto può essere presentato da:
- pensionati;
- lavoratori dipendenti;
- soggetti con redditi assimilati a quello di lavoro dipendente;
- soggetti che non hanno un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio.
Il modello 730 può essere inoltre utilizzato dai lavoratori privi di un regolare contratto di lavoro o che non ricevono l’indennità di disoccupazione, quelli stagionali, che potrebbero non avere un sostituto d’imposta per l’erogazione dei conguagli, da colf, badanti e lavoratori domestici.