L’art. 13 del decreto legge n. 34/2019 introduce novità in tema di vendita di beni attraverso piattaforme digitali. In particolare, stabilisce che i soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza di beni importati o di beni all’interno dell’Unione europea tramite marketplace, una piattaforma digitale, un portale o mezzi analoghi, sono tenuti a trasmettere all’Agenzia entro il mese successivo a ciascun trimestre, i dati per ciascun fornitore.

Gli elementi da indicare nella comunicazione sono:

  • la denominazione o i dati anagrafici completi, inclusa la residenza o il domicilio
  • l’identificativo univoco per effettuare le vendite
  • il codice identificativo fiscale se esistente e l’indirizzo di posta elettronica
  • il numero totale delle unità vendute in Italia
  • per le unità vendute in Italia, l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita

I dati vanno trasmessi all’Agenzia delle  Entrate tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline (per la trasmissione, i soggetti interessati possono anche avvalersi degli intermediari).

L’invio dei dati deve avvenire entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, a partire dal trimestre di entrata in vigore del citato articolo.
Entro il 31 ottobre 2019 deve avvenire la prima trasmissione delle informazioni, relative alla cessione a distanza di beni tramite marketplace.
Entro la medesima data si dovranno trasmettere anche i dati riferibili al periodo compreso tra il 13 febbraio 2019 e il 30 aprile 2019. I dati relativi all’ultimo trimestre del 2020 saranno invece trasmessi entro il 31 gennaio 2021.

In caso di mancata trasmissione dei dati o di invii incompleti, l’interessato sarà considerato debitore d’imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha inviato in modo incompleto, i dati relativi ai fornitori dei beni venduti.
Comunque, il soggetto passivo interessato non viene considerato debitore se dimostra che l’imposta è stata assolta dal fornitore e se, riguardo l’invio di dati incompleti, il medesimo soggetto dimostri di aver adottato tutte le misure necessarie per la corretta rilevazione e individuazione dei dati presenti sulla piattaforma digitale.

In caso di omissioni o errori nella trasmissione dei dati, gli interessati potranno trasmettere una rettifica che sostituisca integralmente la comunicazione precedentemente inviata e va effettuata entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata inviata la prima comunicazione, con l’indicazione del trimestre di riferimento.

Le informazioni acquisite dall’anagrafe tributaria verranno utilizzate per controllare e monitorare il volume d’affari delle vendite a distanza di beni importati o già presenti all’interno dell’Unione europea, che avvengono tramite l’utilizzo di interfacce elettroniche, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.
Il trattamento dei dati acquisiti da parte dalle Entrate è riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono tracciate.
I dati andranno conservati fino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello di invio della comunicazione.