Con la Legge di Bilancio 2024, sono state introdotte importanti modifiche alla disciplina fiscale degli affitti brevi.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare del 10 maggio, fornisce istruzioni operative in merito e precisa che la nuova disposizione trova applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2024, ovvero dal 1° gennaio 2024.

Si ricorda che, per locazioni brevi, si intendono i contratti di locazione d’immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività d’intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

La prima modifica introdotta, riguarda l’aumento della cedolare secca al 26% per le locazioni brevi di più di un immobile nel corso dell’anno.

Il proprietario che mette in locazione diverse unità può sceglierne una con aliquota ridotta del 21%. La scelta andrà indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta d’interesse.

Si precisa inoltre che, in caso di destinazione alla locazione breve di più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta, l’attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale, condizione che preclude l’applicazione del regime fiscale delle locazioni brevi.

Una seconda novità della Legge di Bilancio 2024 riguarda gli intermediari immobiliari e i gestori di portali telematici di locazioni. Questi soggetti, in qualità di sostituti d’imposta, dovranno applicare una ritenuta d’acconto del 21% sui redditi percepiti, indipendentemente dal regime fiscale del beneficiario.

L’Agenzia delle entrate precisa che sarà compito del contribuente determinare l’imposta effettivamente dovuta, ordinaria e sostitutiva in caso di opzione per la cedolare secca, nella dichiarazione dei redditi dell’anno di riferimento.

È infine modificata la modalità con cui i “soggetti intermediari” non residenti possono adempiere agli obblighi fiscali, nello specifico:

  • gli intermediari non residenti che hanno una stabile organizzazione in Italia, operano attraverso quest’ultima;
  • i soggetti residenti in uno Stato membro dell’UE che non hanno una stabile organizzazione in Italia, invece, possono adempiere direttamente agli obblighi o nominare un rappresentante fiscale in Italia;
  • i soggetti extra-Ue con una stabile organizzazione in uno Stato membro dell’UE, assolvono agli adempimenti tramite la stabile organizzazione e, in mancanza di questa, dovranno invece nominare un rappresentante fiscale in Italia.