La Legge di Bilancio 2020, modifica il limite alla circolazione del denaro contante. La nuova disposizione, prevista per il contrasto all’evasione, stabilisce che il trasferimento del contante tra diversi soggetti venga ridotto in maniera “progressiva”.
Il valore soglia infatti, attualmente di 3.000 euro, a decorrere dal 1° luglio 2020 passerà prima a 2.000 euro, per poi essere ulteriormente ridotto a 1.000 euro dal 1° gennaio 2022.
Con il superamento di tale limite, il pagamento dovrà essere effettuato mediante sistemi tracciabili, come bancomat, carte, bonifici o assegni.
Inoltre, chiarisce il legislatore, “il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati”, ovvero nel caso in cui vengano effettuati più pagamenti inferiori ai 3000 euro, con il solo intento di eludere il limite di legge.
È ammesso suddividere gli importi superiori alla suddetta soglia, ma è necessario che il contratto di vendita sia scritto e approvato dalle parti e contenga l’indicazione dell’importo complessivamente dovuto nonché l’ammontare delle singole rate e le relative scadenze.
La regola non riguarda invece i prelievi di contante agli sportelli e/o ai bancomat, non trattandosi di pagamenti. I movimenti in contante sul conto corrente, tuttavia, pur non essendo vietati, sono monitorati ed eventualmente segnalati alla Banca d’Italia.
Attualmente, coloro che non rispettano la soglia imposta dalla normativa, possono incorrere in una sanzione amministrativa che varia da 3.000 fino a 50.000 euro.
L’art. 18 della L. 157/2019 ha però stabilito una serie di modifiche che entreranno in vigore in due scaglioni:
- dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, la sanzione sarà di 2.000 euro
- dal 1° gennaio 2022, la sanzione sarà di 1.000 euro