Con il terzo approfondimento afferente le misure della nuova legge di Bilancio, verranno esaminate nel dettaglio le disposizioni previste per la Rottamazione quater 2023.

 

La nuova definizione agevolata include, nello specifico, gli affidamenti eseguiti tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022.

La normativa stabilisce la possibilità di saldare l’importo spettante senza pagare non solo sanzioni ed interessi di mora ma anche l’aggio e gli interessi affidati all’agente della riscossione.

Restano dovuti il costo di notifica della cartella e eventuali spese sostenute per procedure esecutive.

Sono inclusi nella definizione agevolata anche coloro che risultano decaduti dalle precedenti Rottamazioni ter o bis.

Un’importante novità introdotta dalla Legge n. 197/22, consiste nell’estensione dell’agevolazione a tutte le entrate affidate ad Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader), tributarie e non, incluse le sanzioni amministrative diverse da quelle tributarie e contributive e debiti relativi a contributi previdenziali dovuti agli enti di previdenza privati.

Sono esclusi i debiti relativi a:

  • il recupero degli aiuti di Stato ritenuti illegittimi dall’Unione Europea;
  • le somme derivanti da sentenze di condanna della Corte dei conti
  • le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie derivanti da provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • i debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

Per aderire alla Rottamazione quater 2023, la domanda deve essere trasmessa, esclusivamente in via telematica, entro il 30 aprile 2023.

Entro il 30 giugno 2023, l’agente della riscossione invia al debitore la comunicazione contenente la liquidazione delle somme dovute.

La cifra da pagare può essere corrisposta in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, oppure in un massimo di 18 rate, con tasso d’interesse del 2% annuo.

Nel caso di rateizzazione, le prime due avranno scadenza 31 luglio e 30 novembre 2023 e dovranno corrispondere al 10% delle somme dovute.

Le altre 16 rate, invece, di pari importo, saranno suddivise nei 4 anni seguenti e dovranno essere versate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno.

In caso di omesso versamento, superiore a cinque giorni, anche di una sola rata, decade la definizione agevolata e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

In caso di decadenza dalla definizione, inoltre, non è più previsto il divieto di dilazionare il debito residuo.

Il pagamento potrà avvenire:

  • mediante domiciliazione in conto corrente bancario;
  • mediante bollettini precompilati;
  • presso gli uffici dell’agente della riscossione.