L’articolo 17 del Decreto Fiscale n. 124/2019, introduce novità sull’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
In particolare, viene stabilito che il pagamento del bollo sulle fatture elettroniche venga effettuato a cadenza semestrale, rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun anno, nel caso di importi inferiori a 1.000 euro.
In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, l’Agenzia delle Entrate dovrà segnalare al contribuente, in modalità telematica, l’importo dell’imposta di bollo dovuta, nonché le sanzioni e gli interessi maturati.
Il decreto stabilisce che le sanzioni per ritardato od omesso versamento siano ridotte di un terzo rispetto alla normativa vigente se il contribuente effettua il pagamento nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Con riferimento agli interessi, viene chiarito che vengono comunicati quelli dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione. In caso di omesso versamento dopo 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’Agenzia delle Entrate procederà all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo.
Con le modifiche dell’articolo 12-novies del Decreto Crescita si chiarisce che, a partire dalle fatture inviate dal 1° gennaio 2020, l’Agenzia delle Entrate possa verificare, in sede di ricezione delle fatture elettroniche, la corretta annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, integrandole qualora necessario.