La legge di Bilancio 2019 introduce importanti modifiche al regime delle perdite dei soggetti IRPEF d’impresa, in particolare:
- viene uniformato il trattamento fiscale delle perdite d’impresa in contabilità semplificata a quello delle perdite d’impresa in contabilità ordinaria (prima dell’intervento riformatore della legge di bilancio 2019, in materia di riporto delle perdite delle imprese IRPEF operavano regole diverse a seconda del regime contabile adottato)
- viene introdotto il limite quantitativo dell’80% già previsto per i soggetti IRES in luogo del riporto quinquennale
- viene introdotto un regime transitorio per le imprese in contabilità semplificata relativamente alle perdite fiscali dei periodi d’imposta 2017-2019
Tali modifiche si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e, quindi, dal 2018. Analogamente a quanto già accaduto in passato per i soggetti IRES applicano il nuovo regime anche alle perdite maturate nei periodi d’imposta anteriori al 2018 e possono tenerne conto nel calcolo delle imposte dovute per il 2018.
Per le perdite dei soggetti IRPEF in contabilità ordinaria è eliminato il limite quinquennale alla riportabilità delle perdite e introdotto un limite “di periodo” al relativo utilizzo in misura forfetaria pari all’80% del reddito imponibile.
Per le perdite dei soggetti IRPEF in contabilità semplificata che conseguono una perdita nel quadro RG del modello Redditi non potranno più compensarla con redditi di diversa natura ma solamente con altri redditi di impresa e la possibilità di compensarla nei periodi di imposta successivi anche in presenza di redditi incapienti.
Per i soggetti in contabilità semplificata è previsto uno specifico regime transitorio di utilizzo delle perdite riportate:
- le perdite del periodo d’imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d’imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al 40% o e al 60 %dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi;
- le perdite del periodo d’imposta 2019 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d’imposta 2020 in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi.