Il D.L. n. 25/2017, convertito in Legge 20 aprile 2017 n. 20, ha abrogato, dal 17 marzo 2017, la disciplina del lavoro accessorio così come contenuta nel Capo VI del D.Lgs. n. 81/2015. Il medesimo Decreto ha però consentito, fino al 31 dicembre 2017, l’utilizzo dei voucher già acquistati preventivamente alla data di entrata in vigore della norma.
La repentina abrogazione di tale fattispecie, pur concordando con la finalità volta ad eliminarne gli abusi, ha però creato un indubbio vuoto normativo poiché di fatto, senza una rivisitazione delle regole del lavoro intermittente ancorato a discipline del 1923, un soggetto che necessitava di una prestazione meramente accessoria non disponeva più di uno strumento utile a soddisfare tali esigenze.
Dopo un periodo di vuoto normativo è stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2017, la Legge n. 96 del 21 giugno 2017, di conversione del Decreto Legge n. 50/2017, all’interno della quale con l’art. 54–bis si disciplinano due nuovi strumenti per sostituire i “vecchi voucher”:
- uno per le famiglie, il Libretto di famiglia;
- e uno per le aziende, il Contratto di prestazione occasionale.
ATTENZIONE – Il nuovo contratto di prestazione occasionale (PrestO) che, al di là dell’“assonanza”, nulla ha a che fare con quanto disciplinato dall’art. 2222 Cod. Civ. anzi ben se ne discosta, richiama espressamente al D.Lgs. n. 66/2003 che regolamenta “i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi all’organizzazione dell’orario di lavoro” applicabile non certo al lavoro autonomo. |
Di seguito, si fornisce una tabella di confronto dei due strumenti introdotto dalla menzionata norma.
IL NUOVO LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO | ||||
Libretto famiglia | Contratto di prestazione occasionale | Agricoltura | ||
Utilizzatori | Persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa | Professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, nonché amministrazioni pubbliche | Imprese del settore agricolo | |
Campo di applicazione | § Lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
§ assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; § insegnamento privato supplementare.
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Prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità | § Titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
§ giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un Istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’Università; § persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150; § percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. |
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Valore nominale minimo | 1 ora = 10 euro lordi
· € 8,00 compenso netto a favore del prestatore; · € 1,65 contributi GS INPS; · € 0,25 premio assicurativo INAIL; · € 0,10 per il finanziamento degli oneri di gestione. |
4 ore = 49,64 euro lordi
· € 36,00 compenso netto a favore del prestatore; · € 11,98 contributi GS INPS; · € 1,28 premio assicurativo INAIL; · € 0,40 per il finanziamento degli oneri di gestione |
Area professionale 1:
Compenso minimo netto: 38,60 euro (9,65 * 4) Costo complessivo minimo azienda: 41,75 euro |
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Area professionale 2:
Compenso minimo netto: 35,20 euro (8,80 * 4) Costo complessivo minimo azienda: 38,27 euro |
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Area professionale 3:
Compenso minimo netto: 26,24 euro (6,56 * 4) Costo complessivo minimo azienda: 35,96 euro |
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Tutele e diritti | Il prestatore ha diritto:
· all’assicurazione INPS per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione Separata; · all’assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; · al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali. Ai fini della tutela della salute e sicurezza del prestatore si applica il D.Lgs. n. 81/2008. |
Il prestatore ha diritto:
· all’assicurazione INPS per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione Separata; · all’assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; · al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali. Ai fini della tutela della salute e sicurezza del prestatore si applica il D.Lgs. n. 81/2008. |
Il prestatore ha diritto:
· all’assicurazione INPS per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione Separata; · all’assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; · al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali. Ai fini della tutela della salute e sicurezza del prestatore si applica il D.Lgs. n. 81/2008. |
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Modalità di comunicazione | Entro il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, l’utilizzatore tramite la piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS è tenuto a comunicare:
· i dati identificativi del prestatore; · il luogo di svolgimento della prestazione; · il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione; · la durata della prestazione; · l’ambito di svolgimento della prestazione; · altre informazioni per la gestione del rapporto. |
Almeno sessanta minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l’utilizzatore, tramite la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, è tenuto a fornire le seguenti informazioni:
· i dati identificativi del prestatore; · la misura del compenso pattuita;
· il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa; · la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa; · il settore di impiego del prestatore; · altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro. |
Almeno sessanta minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l’utilizzatore, tramite la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, è tenuto a fornire le seguenti informazioni:
§ i dati identificativi del prestatore; § la misura del compenso pattuita; § il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa; § la durata della prestazione lavorativa collocata entro un periodo massimo di tre giorni consecutivi; § altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro. |
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Limite economico di utilizzo | Il limite economico è di:
· 5.000 euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori; · 5.000 euro per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori; · 2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore. |
Il limite economico è di:
· 5.000 euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori; · 5.000 euro per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori; · 2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.
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Il limite economico è di:
· 5.000 euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori; · 5.000 euro per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori; · 2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.
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Limite di durata massima | La durata massima, che non può essere superiore a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile. | La durata massima, che non può essere superiore a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile. | La durata massima è pari al rapporto tra il limite d’importo dei compensi di € 2.500,00 (per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori) e la retribuzione individuata ai sensi del comma 16 del citato art. 54-bis del D.L. n. 50/2017. | |
Ulteriori limiti | Non è possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali qualora:
· l’utilizzatore abbia in corso un rapporto di lavoro subordinato o di co.co.co.;
· l’utilizzatore abbia avuto con il prestatore, entro i sei mesi precedenti la prevista prestazione di lavoro occasionale, un rapporto di lavoro subordinato o di co.co.co. |
Non è possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali qualora:
· l’utilizzatore abbia in corso un rapporto di lavoro subordinato o di co.co.co.;
· l’utilizzatore abbia avuto con il prestatore, entro i sei mesi precedenti la prevista prestazione di lavoro occasionale, un rapporto di lavoro subordinato o di co.co.co. Inoltre, non è ammesso il ricorso al Contratto di prestazione di lavoro occasionale: · da parte di datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato; · da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere; · nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi; · in agricoltura. |
Non è possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali qualora:
· l’utilizzatore abbia in corso un rapporto di lavoro subordinato o di co.co.co.; · l’utilizzatore abbia avuto con il prestatore, entro i sei mesi precedenti la prevista prestazione di lavoro occasionale, un rapporto di lavoro subordinato o di co.co.co. Inoltre, non è ammesso il ricorso al Contratto di prestazione di lavoro occasionale: · da parte di datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
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Erogazione compenso | Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, a cura dell’Istituto. | Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, a cura dell’Istituto. | Una volta decorso il terzo giorno successivo alla data conclusiva dell’arco temporale originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione, l’INPS procede ad integrare il compenso pattuito dalle parti nell’ambito del primo prospetto paga da formare, nonché a valorizzare la posizione assicurativa del lavoratore ai fini IVS e INAIL, trattenendo altresì le somme destinate al finanziamento degli oneri gestionali.
Nel caso in cui l’arco temporale della prestazione indicato nella comunicazione si collochi a cavallo fra due mesi, il pagamento del compenso avverrà il mese successivo alla data finale dell’arco temporale indicato (es. prestazione dal 30.09.2017 al 02.10.2017, pagamento del compenso entro il 15.11.2017). |
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Modalità di versamento | Mod. F24 (ELIDE): causale “LIFA” | Mod. F24 (ELIDE): causale “CLOC” | Mod. F24 (ELIDE): causale “CLOC” | |
Aspetti sanzionatori | Trasformazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, in caso di superamento del limite dei 2.500 euro o del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile.
Da € 500 a € 2.500,00 per ciascuna violazione, in caso di mancata comunicazione preventiva all’INPS. |
Trasformazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, in caso di superamento del limite dei 2.500 euro o del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile.
Da € 500 a € 2.500,00 per ciascuna violazione, in caso di mancata comunicazione preventiva all’INPS. |
Trasformazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, in caso di superamento del limite dei 2.500 euro o del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile.
Da € 500 a € 2.500,00 per ciascuna violazione, in caso di mancata comunicazione preventiva all’INPS. |
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(Articolo redatto in collaborazione col partner esterno di studio Dott. Fabio Mattioli – Consulente del lavoro ed esperto in servizi H.R.)
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