Con l’ordinanza n. 6853 dello scorso 14 marzo, la Corte di Cassazione ha ribadito che, nella spedizione dell’avviso di accertamento a mezzo posta ed in caso di assenza temporanea del contribuente, la notificazione si ritiene eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione, tramite raccomandata, dell’avviso di giacenza.

In caso di notificazione di un atto impositivo a mezzo del servizio postale, stante l’assenza del destinatario, l’operatore postale provvede infatti ad immettere l’avviso di deposito nella cassetta postale dello stesso e, quindi, a restituire l’atto al mittente.

L’avviso deve contenere l’indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell’ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell’indirizzo del punto di deposito, nonché l’espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l’avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l’atto sarà restituito al mittente.

La prova della notificazione è contenuta nell’avviso di ricevimento che viene completato da chi cura la notifica a mezzo posta al momento della consegna del plico, ne consegue che la notifica si perfeziona per il principio della cosiddetta “compiuta giacenza”.