La manovra correttiva appena varata dal Governo sottoforma di Decreto Legge (nel link seguente il testo integrale: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/24/17G00063/sg ) introduce significative novità per i contribuenti titolari di partita Iva che già da subito avranno un impatto notevole per diversi aspetti. Di seguito ne elenchiamo i principali:

INTRODUZIONE DEL VISTO DI CONFORMITA’ PER LE COMPENSAZIONI DEI TRIBUTI PER IMPORTI SUPERIORI AGLI € 5.000

Il nuovo limite introdotto, prevede la riduzione del tetto da 15mila a 5mila euro per l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni annuali Iva, redditi e Irap che chiudono a credito. In pratica, il contribuente che ha maturato nel precedente esercizio crediti tributari per valori superiori agli € 5.000 potrà utilizzare interamente tali crediti in compensazione in F24 solo mediante apposizione, da parte del professionista delegato alla elaborazione della dichiarazione dei redditi, del visto di conformità. Con quest’ultimo, il professionista si assume l’onere di dichiarare la veridicità ed esistenza del credito medesimo, sostituendosi al contribuete nel regime della responsabilità. E’ facile immaginare l’impatto per clienti che dovranno corrispondere un onere aggiuntivo al professionista per questo nuovo incarico. Ma anche il professionista medesimo che apporrà il visto dovrà fare i conti con maggiori responsabilità non necessariamente dovute e, oltrettutto, con maggiori costi derivanti da sicuri adeguamenti delle polizze professionali. Importante notare che il limite degli € 5.000 riguarda il singolo credito e non la somma dei crediti emergenti dalla dichiarazione.

Nessuna novità, invece, sul modello Iva TR, in caso di utilizzo del credito Iva trimestrale in compensazione orizzontale, per il quale non c’è obbligo di apposizione del visto.

Sul rimborso Iva invece il visto di conformità è obbligatorio per gli importi superiori a 30mila euro.

Per le start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto legge 179/2012 rimane il limite più alto pari a 50mila euro per l’apposizione del visto di conformità relativamente alla dichiarazione Iva a credito.

Nessuna novità, poi, sull’invio preventivo della dichiarazione in ambito imposte sui redditi. È sempre possibile utilizzare il credito emergente dalla dichiarazione per pagare le imposte in scadenza già dall’inizio del periodo d’imposta in cui matura il credito e poi inviare la dichiarazione munita di visto entro il termine ordinario.
L’obbligo di vistare la dichiarazione sussiste, ancora, solo nel caso in cui si intenda compensare orizzontalmente il credito (cioè in F24) sopra quota 5mila euro; in caso contrario nessuno obbligo si pone in tal senso anche qualora il credito indicato nel modello dovesse essere superiore alla nuova soglia.

Il Dl 50/2017 entra in vigore da subito che vuol dire dal 24/04/2017. Siamo quindi di fronte, per l’ennesima volta, ad un cambio in corsa delle regole, con evidenti problemi sia per i professionisti che per i contribuenti. Basti pensare alle compensazioni da eseguirsi già nei prossimi giorni.

È auspicabile che, come già avvenuto in passato, l’Agenzia delle Entrate possa intervenire fornendo utili indicazioni al fine di guidare il transito alle nuove regole.

Le nuove regole contemplano anche una specifica disposizione sul versante sanzionatorio. Il contribuente che compensa senza l’apposizione del visto, oppure nel caso in cui il visto sia stato apposto da un soggetto non abilitato, sarà punito con il recupero dell’ammontare del credito utilizzato, unitamente alla sanzione che, seppur non specificata nella nuova norma, si applica ordinariamente nella misura del 30 per cento.
Inoltre, è stata vietata la procedura della compensazione di cui all’articolo 17 del Dlgs 241/1997, in presenza di versamento all’Erario di crediti di imposta non correttamente utilizzati. In pratica, in caso di indebita compensazione, in sede di riversamento dell’imposta stessa non sarà più possibile compensarla a sua volta con altri crediti vantati dal contribuente.

NUOVE REGOLE PER LE COMPENSAZIONI IN F24

Nuove e più stringenti regole si applicano anche alle modalità di inoltro del modello F24 oggetto di compensazione per i soggetti titolari di partita Iva.
In sostanza, per questi contribuenti viene introdotto un obbligo generalizzato per le compensazioni di Iva, imposte sui redditi, Irap, ritenute, addizionali, imposte sostitutive e crediti di imposta da indicare nel quadro RU, di utilizzo dei canali telematici messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate. Tale obbligo sussiste per qualsiasi somma oggetto di compensazione e questo indipendentemente dal fatto che l’imposta che si va a compensare sia o meno oggetto di visto in dichiarazione. Per i titolari di ditta, quindi, per le imposte sopra specificate, non sarà più possibile, in nessun caso, compensare tramite home banking.

Di conseguenza, il contribuente o si premunisce delle credenziali Fisconline ed utilizza quel canale telematico per gli F24 in compensazione o dovrà rivolgersi al professionista incaricandolo di inviare il modello per suo conto.
Ricapitolando:

– gli F24 a zero, sia per i titolari di partita Iva, che per i privati continuano a poter essere presentati esclusivamente utilizzando i servizi «F24 web» o «F24 online» dell’agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel, oppure per il tramite di un intermediario abilitato che può trasmettere telematicamente le deleghe F24 in nome e per conto degli assistiti avvalendosi del servizio «F24 cumulativo» (disciplinato da apposita convenzione con l’agenzia delle Entrate) e del servizio «F24 addebito unico» (provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 21 giugno 2007);

– gli F24 in compensazione parziale, quindi con saldo a debito positivo, a seguito dell’introduzione delle nuove regole, è ora necessario distinguerli fra privati e partite Iva. Per i titolari di ditta, infatti, possono essere utilizzati solo i canali telematici messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate, mentre per i privati è ancora possibile avvalersi dei servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia (banche, Poste Italiane e agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento);

– riguardo invece gli F24 senza compensazioni al loro interno, i contribuenti non titolari di partita Iva possono presentare il modello F24 per qualunque importo (anche sopra i mille euro) anche in forma cartacea presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia (Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione). Tutti i titolari di partita Iva hanno, invece, l’obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche.

DETRAZIONE IVA LIMITATA NEL TEMPO

Con la modifica apportata dal Dl 50/2017 all’articolo 19 del Dpr 633/1972 il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e ai servizi acquistati o importati potrà essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, e non più con quella relativa al secondo anno successivo.

Nessuna modifica è invece prevista in relazione al rapporto tra detrazione ed esigibilità: il diritto alla detrazione continuerà a essere ancorato al momento in cui l’imposta diviene esigibile.
Contestualmente viene adeguato l’articolo 25 del decreto Iva prevedendo che i documenti d’acquisto debbano essere annotati nel relativo registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno. Questo comporterà, ad esempio, che le fatture di acquisto datate dicembre 2017 dovranno essere annotate entro il 30 aprile 2018 (termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al 2017), ossia avendo a disposizione circa quattro mesi, nella speranza di una consegna puntuale da parte del fornitore (e fermo restando la distonia con il maggior termine per la regolarizzazione ex articolo 6, comma 8, del Dlgs 471/97).

Le modifiche potrebbero avere effetti particolarmente penalizzanti per i soggetti che liquidano l’imposta con periodicità trimestrale. Potrebbe infatti accadere che la fattura “dimenticata”, relativa al quarto trimestre, venga “rinvenuta” solamente a maggio in fase di raccolta dei documenti per la liquidazione del primo trimestre dell’anno successivo, e quindi oltre il termine ultimo per esercitare la detrazione. Si pone quindi il dubbio circa la compatibilità delle citate norme, così novellate, con le disposizioni comunitarie.
Sul punto si può osservare che l’articolo 167 della direttiva 2006/112/CE stabilisce solamente che il diritto alla detrazione sorge quando l’imposta detraibile diventa esigibile. Come confermato anche nella sentenza della Corte Ue del 28 luglio 2016 (relativa alla causa C-332/15, Del Ferro), il diritto alla detrazione va esercitato, in linea di principio, durante lo stesso periodo in cui esso è sorto, ossia nel momento in cui l’imposta diviene esigibile.
Resta quindi da capire se, come già ammesso dalla Corte di giustizia in relazione al vecchio termine «biennale» entro cui esercitare la detrazione (sentenza dell’8 maggio 2008, relativa alle cause riunite C-95/07 e C-96/07, caso Ecotrade), il nuovo termine, oltre il quale non si potrebbe procedere col «recupero» dell’imposta, sia compatibile con i principi di neutralità ed effettività.
Ciò che invece pare evidentemente in contrasto coi predetti principi è la totale assenza di una disciplina transitoria, ovvero di una previsione circa l’esercizio del diritto alla detrazione in relazione ai documenti precedenti al 2017, ma non ancora registrati. La norma, così scritta, precluderebbe (ma così non può essere) la detrazione della relativa imposta, visto che con le nuove tempistiche la detrazione avrebbe dovuto essere esercitata entro febbraio, ossia prima ancora dell’entrata in vigore delle modifiche.
Il risultato è quello dell’evidente violazione del principio di effettività, visto che non si tratterebbe solamente di rendere (eccessivamente) difficile l’esercizio del diritto alla detrazione, bensì di renderlo impossibile. Si rende quindi necessario, ad avviso di chi scrive, una modifica mirata quanto meno alla rimozione di tale effetto in sede di conversione del decreto. Sarebbe inoltre auspicabile anche una revisione del termine entro cui esercitare la detrazione.

ALTRE NOVITA’

Oltre alle novità introdotte per le partite Iva, il D.L. disciplina anche altri importanti aspetti che andiamo a riassumere:

– incremento dell’1,5% dell’Iva sui beni di largo consumo a partire dal 2018, di un ulteriore 0,5% nel 2019 e di un altro 1% nel 2020, dove si attesterà al 25%;

– viene introdotto un limite più ragionevole in relazione al pignoramento delle seconde case e degli altri immobili di proprietà del contribuente in debito con lo Stato.Il tetto di valore dei 120mila euro oggi esistente non si calcolerà più sul singolo «bene» del contribuente, ma sulla totalità dei «beni» a lui intestati;

– per la lotta all’evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale è previsto che la trasgressione comporti l’applicazione di una sanzione pecuniaria da definirsi con legge regionale. In assenza di legge regionale, «la sanzione è pari a sessanta volte il valore del biglietto ordinario e comunque non superiore a 200 euro»;

– Dal 1 giugno arriva la cedolare secca al 21% sugli affitti brevi che riguarderà le case vacanze e gli immobili affittati tramite portali come AirBnb. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unita’ immobiliari da locare, agiscono come sostituti d’imposta trattenendo le tasse da versare e trasmettono i dati relativi ai contratti conclusi per il loro tramite. In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti, scatteranno sanzioni dai 250 a 2.000 euro;

– Raddoppia al 12% il prelievo sulla parte della vincita eccedente i 500 euro, e scatterà dal primo ottobre 2017. Sale dal 6% all’8% il prelievo sulle vincite al Lotto mentre il Prelievo erariale unico sulle slot passa al 19% e quello sulle videolotterie al 6%;

– viene definita la rottamazione delle liti fiscali, sulla falsariga della definizione agevolata delle cartelle esattoriali.Chi deve al fisco più di duemila euro potrà versare gli importi dovuti in un massimo di tre rate. Il termine per il pagamento dell’intera somma o della prima rata, pari al 40% del totale dovuto, scade il 30 settembre. Per il 2017 il termine per la seconda rata, pari all’ulteriore 40%, è fissato al 30 novembre e per il 2018 la scadenza della terza e ultima rata, con le somme restanti da versare, è fissata al 30 giugno. Entro il 30 settembre 2017, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall’imposta di bollo.