Con l’art. 3 del Decreto Legge n. 119/2018, rubricato “Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione”, il Governo – facendo seguito alle precedenti definizioni agevolate ex art. 6 Decreto Legge n. 193/2016 ed art. 1 Decreto Legge n. 148/2017 – ha voluto introdurre una nuova possibilità per i contribuenti di definire in modo appunto “agevolato” le proprie pendenze con il fisco, facilitando la definizione dei carichi iscritti a ruolo, la cosidetta “rottamazione ter“.

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Ma cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta.
Il comma 1 del citato articolo 3 ha previsto che i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 possano essere estinti con il pagamento del capitale e degli interessi iscritti a ruolo (nonché dell’aggio, dei diritti di notifica della cartella di pagamento e delle spese esecutive eventualmente maturate), con il beneficio dell’esclusione delle sanzioni incluse
negli stessi carichi, degli interessi di mora ex art. 30, comma 1 del DPR n. 602/1973 e delle cosiddette «sanzioni civili», accessorie ai crediti di natura previdenziale ex art. 27, comma 1, del D. Lgs n. 46/1999.
Ai fini della presente definizione non rileva quindi la data di notifica della cartella di pagamento, bensì la data di affidamento del carico all’agente, potendo accadere che – per i carichi affidati negli ultimi mesi del 2017 – l’agente della riscossione non abbia ancora provveduto a notificare la cartella.
Per “affidamento in carico” deve intendersi – ex circolare n. 2/2017 dell’Agenzia delle Entrate – la data di effettiva trasmissione del flusso telematico dei ruoli, a prescindere dalla presa in carico da parte dell’agente della riscossione.
Ai sensi del comma 15 possono essere ricompresi nella definizione agevolata in questione anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio
2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell’accordo o del piano del consumatore.
In base al comma 16 – invece – sono esclusi dalla definizione in esame i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
– le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
– i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
– le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
– le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 17 specifica che le disposizioni della definizione de qua si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Infine, il comma 25 dell’art. 3 del Decreto Legge in esame prevede espressamente che possono essere definiti anche i debiti relativi ai carichi già oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi:
– dell’articolo 6, comma 2, del Decreto Legge n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 (ossia la definizione agevolata 2016), per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l’integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine;
– dell’articolo 1, comma 5, del Decreto Legge n. 148/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (ossia la rottamazione 2017), per le quali il debitore non ha provveduto all’integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute in conformità al comma 8, lettera b), numero 1), dello stesso articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 2017.
Come si aderisce
Il comma 5 dell’art. 3 del D. L. 119/2018 prevede che il contribuente, che ha l’intenzione di aderire alla definizione de qua, ha l’onere di manifestarlo all’agente della riscossione.
Per fare ciò il decreto prevede che egli – entro il 30 aprile 2019 – dovrà presentare formale dichiarazione all’agente della riscossione, utilizzando l’apposita modulistica predisposta dallo stesso agente e resa disponibile su internet.
Collegandosi con il sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, sono già disponibili i modelli di adesione DA-2018 (definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017), e DA-2018-D (definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione europea ex art. 5 del Decreto Legge n. 119/2018).
Dalle informazioni contenuti negli stessi si evince che la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata deve essere presentata:
– tramite posta elettronica certificata, insieme alla copia del documento di identità, alla casella PEC della Direzione Regionale dell’Agenzia delle entrate/Riscossione di riferimento;
– agli sportelli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione (operante su tutto il territorio nazionale a esclusione della regione Sicilia).
In tale dichiarazione il contribuente dovrà indicare il numero di rate scelto per effettuare i versamenti (sempre nel limite del numero individuato dal comma 1).
Inoltre – ai sensi del successivo comma 6 – dovrà indicare l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi che si vogliono definire e (soprattutto) dovrà assumere l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
Queste cause – dietro presentazione di copia della dichiarazione in questione e nelle more del  pagamento delle somme dovute – sono sospese dal giudice.
Per ottenere l’estinzione del giudizio, il contribuente – alla luce di quanto previsto dal comma 6 – dovrà dimostrare l’effettivo perfezionamento della definizione, producendo nello stesso giudizio la documentazione attestante i pagamenti effettuati.
Nel caso in cui – invece – la definizione non si dovesse perfezionare per una delle causa indicate nel successivo comma 14, la sospensione del giudizio verrà revocata dal giudice su istanza di una delle parti.
Il comma 10 chiarisce gli effetti della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione. Per la precisione, a seguito della produzione dell’istanza, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
– sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
– sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione (e quindi fino al 31/07/2019), gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
– non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
– non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
– non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
– il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28 -ter e 48 -bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Il comma 8 dell’art. 3 del D.L. n. 119 ha previsto che – ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b) – si deve tener conto esclusivamente degli importi già versati a titolo:
– di capitale e interessi compresi nei carichi affidati;
– di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
Quindi, ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare, si considerano unicamente gli importi già pagati allo stesso titolo.
Nel caso in cui il contribuente, a seguito di precedenti pagamenti parziali, riscontrasse di aver già corrisposto integralmente quanto dovuto, dovrà comunque manifestare la sua volontà di aderire alla definizione agevolata con le modalità sopra illustrate ed contenute nel comma 5 del Decreto.
Massima attenzione deve essere prestata dai contribuenti a quanto stabilito al comma 9, che dispone che le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
Ai sensi del comma 11, è previsto che l’agente della riscossione – entro il 30 giugno 2019 – comunicherà ai debitori che hanno aderito alla definizione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.
Come si paga
Per quanto concerne il versamento delle somme dovute, il comma 1 del citato art. 3 consente il pagamento delle stesse in due possibilità:
– in unica soluzione entro il 31 luglio 2019;
– in modo rateale, a partire dal 31 luglio 2019, in un numero massimo di dieci rate consecutive e di pari importo.
Nel caso in cui il contribuente optasse per questa seconda possibilità, non deve perdere di vista quanto sancito dai commi 2 e 3 dell’art. 3 del D.L. n. 119/2018.
Per la precisione il comma 2 specifica che le rate in questione avranno come scadenza convenzionale il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019: la rateazione in questione avrà, pertanto, durata di 5 anni.
E proprio sul numero delle rate annuali si stanno registrando numerosi interventi durante le audizioni in Commissione Finanze al Senato, in un’ottica di alleggerimento delle stesse. E’ stata, infatti, appena approvata la “Proposta di modifica n. 3.17 al DDL n. 886” che prevede un aumento delle rate a partire dal 2020 a 4 all’anno (scadenza febbraio, maggio, luglio e novembre di ciascun anno), per
un totale di 18 rate nei 5 anni.
Occorrerà, pertanto, verificare il testo definitivo in sede di conversione.
Il successivo comma 3 ha previsto che – in caso di pagamento rateale – gli interessi da corrispondere sono dovuti a decorrere dall’ agosto 2019 nella misura del 2 per cento annuo.
Inoltre, non è prevista l’applicazione della disciplina generale della rateazione dei debiti tributari, prevista dall’articolo 19 del DPR n. 602/1973.
Il comma 4 dell’art. 3 del D.L. 119/2018 prevede che sia compito dell’agente della riscossione quello di fornire ai contribuenti i dati necessari ad individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del suo sito internet.
Le modalità di pagamento delle somme dovute sono fissate dal comma 12 dell’art. 3 del Decreto in esame. E’ previsto che il contribuente potrà effettuare i versamenti:
– mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato nella dichiarazione di adesione alla definizione;
– se non si è optato per la modalità precedente, mediante bollettini precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione delle somme da pagare;
– presso gli sportelli dell’agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 7-bis , del decretolegge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.
Con riferimento alle conseguenze della domanda di definizione agevolata sulle dilazioni di pagamento già in atto, il comma 13 del Decreto ha previsto che per i debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di adesione alla definizione:
– alla data del 31 luglio 2019 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
– il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con
esito positivo.
In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, in base al comma 14 la definizione non produrrà alcun effetto e riprenderanno a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione.
In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:
– i versamenti effettuati dai contribuenti sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo. L’agente della riscossione, pertanto, proseguirà nella sua attività di recupero;
– il pagamento non può essere più rateizzato ai sensi dell’articolo 19 del DPR n. 602/1973.
Alla luce del testo del Decreto Legge n. 119/2018 non appare invocabile il principio stabilito dall’art. 15-ter del DPR n. 602/1973, contemplato per gli inadempimenti dei pagamenti delle somme dovute a seguito di attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate.
Tuttavia, anche in questo campo, si stanno registrando emendamenti in Commissione Finanze al Senato. E’ stata, infatti, appena approvata la “Proposta di modifica n. 3.32 al DDL n. 886” che prevede l’inserimento – dopo il comma 14 – del comma 14-bis alla luce del quale: “Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l’effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti interessi”.
Occorrerà, pertanto, verificare il testo definitivo in sede di conversione.
Coordinamento con le precedenti edizioni della definizione agevolata dei carichi (rottamazione 2016 e 2017)
I commi che vanno dal 21 al 25 dell’art 3 del Decreto Legge n. 119/2018 contengono le disposizioni per disciplinare il trattamento dei soggetti che hanno aderito alle precedenti definizioni agevolate.
Ai debitori che hanno aderito alla definizione agevolata 2017 (di cui al richiamato articolo 1 del Decreto Legge n. 148 del 2017) e che hanno effettuato entro il 7 dicembre 2018 il pagamento delle rate dovute ai fini di tale definizione – in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 – il comma 21 consente di fruire del differimento automatico del versamento delle restanti somme dovute ai medesimi fini.
Di conseguenza potranno effettuare il versamento in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo.
A tal fine, entro il 30 giugno 2019, l’agente della riscossione senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, invierà a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze, anche tenendo conto di quelle stralciate ai sensi dell’articolo 4.
In calce al comma 21 è altresì specificato che:
– si applicano le disposizioni di cui al comma 12, lettera c);
– si applicano altresì, a seguito del pagamento della prima delle predette rate differite, le disposizioni di cui al comma 13, lettera b).
Come riportato nel Dossier di accompagnamento all’Atto del Senato n. 886, questo significa che:
– ai debitori è riconosciuta la possibilità di pagare le somme dovute a titolo di definizione agevolata mediante compensazione con i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della PA;
– a seguito del pagamento della prima delle predette rate differite, della possibilità di beneficiare dell’estinzione delle procedure esecutive pregresse, salvo che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo
Il debitore conserva in ogni caso ex comma 22 la facoltà di effettuare entro il 31 luglio 2019, in unica soluzione, il pagamento delle rate differite ai sensi del comma 21.
Nel caso in cui i soggetti non provvedano a versare le rate dovute per la precedente definizione agevolata 2017 entro il 7 dicembre 2018 (come stabilito dal comma 21), agli stessi è precluso ex comma 23 l’accesso alla nuova definizione agevolata, con la conseguenza che la dichiarazione eventualmente
presentata per tali debiti, ai sensi del comma 5, sarà considerata improcedibile.
Con il comma 24, il Governo – relativamente ai debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017 – ha voluto approntare specifiche norme di coordinamento con le precedenti definizioni agevolate, consentendo anche ai soggetti colpiti dai sismi dell’Italia centrale degli anni 2016 e 2017 di effettuare il pagamento delle somme dovute a titolo di
definizione agevolata ex articolo 6 del Decreto Legge n.193 del 2016 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 225 del 2016) ed ex articolo 1 del D. L. n.148 del 2017 (convertito, con modificazioni, dalla legge n.172 del 2018), in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso
dello 0,3 per cento annuo.
Sarà onere dell’agente della riscossione trasmettere – senza alcun adempimento a carico di tali debitori – entro il 30 giugno 2019 apposita comunicazione a quest’ultimi, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze.
Anche in questo caso, rimane salva la facoltà per il debitore di effettuare il pagamento di tali rate in unica soluzione entro il 31 luglio 2019.
Con riguardo alla modalità di pagamento, il decreto ricalca quanto già espresso al comma 21.