Aumenta da euro 25,82 a euro 50,00 la soglia per la detraibilità degli omaggi di beni non rientranti nell’attività d’impresa.
È quanto previsto dal decreto legislativo ‘Semplificazioni fiscali’ approvato nel CDM del 30.10.2014.
Con tale modifica si allinea il limite per la detraibilità IVA degli omaggi con il limite per la deducibilità integrale dei costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati a omaggio ai fini IRES/IRPEF, in base alle disposizioni dell’art. 108, co.2, D.P.R. 917/1986; la richiamata disposizione prevede infatti che i costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati a omaggio, ricompresi fra le spese di rappresentanza in base al D.M. 19.11.2008, sono deducibili integralmente se di valore unitario non superiore a € 50, considerando nel costo la parte dell’IVA indetraibile.
Nella previgente normativa, l’indetraibilità dell’imposta assolta sull’acquisto di beni destinati a essere omaggiati (rientranti tra le spese di rappresentanza) operava se il costo unitario dei suddetti beni era superiore a euro 25,82.
Si ricorda che anche ai fini IVA (C.M. 34/E/2009) per l’individuazione degli omaggi da ricomprendere tra le spese di rappresentanza, è necessario fare riferimento a quanto disposto dall’art. 1, D.M. 19.11.2008; la richiamata disposizione prevede che affinché gli omaggi siano qualificabili come “spese di rappresentanza” è necessario che la spesa:
• sia sostenuta con finalità promozionali e di pubbliche relazioni;
• sia ragionevole in funzione dell’obiettivo di generare benefici economici;
• sia coerente con gli usi e le pratiche commerciali del settore.
Una volta stabilito che l’omaggio rientra tra le spese di rappresentanza, il secondo step riguarda i limiti per detraibilità dell’IVA; a seguito delle citate modifiche normative, l’IVA assolta sull’acquisto di beni destinati a essere omaggiati non rientranti nell’attività d’impresa, qualificabili come spese di rappresentanza:
– sarà detraibile se il costo unitario dell’omaggio risulterà inferiore a € 50,00;
– sarà indetraibile se il costo unitario dell’omaggio risulterà superiore a € 50,00.
Per rendere la successiva cessione gratuita del bene comunque esclusa dal campo di applicazione dell’IVA, il nuovo limite di 50 euro è stato inserito anche nell’art. 2, comma 2, n. 4), D.P.R. n. 633/72.
Nulla cambia invece per gli omaggi di beni rientranti nell’attività d’impresa: infatti, questi, secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 188/E/1998, “non costituiscono spese di rappresentanza”. Pertanto:
• l’IVA assolta all’atto dell’acquisto è detraibile. Non trova, infatti, applicazione la previsione di indetraibilità oggettiva di cui all’art. 19-bis1 co. 1 lett. h) del D.P.R. 633/72;
• la cessione gratuita è imponibile IVA indipendentemente dal costo unitario dei beni (art. 2 comma 2 n. 4 del D.P.R. 633/72).
Dal 1° ottobre cambiano le regole per la presentazione degli F24 in compensazione
DAL 3 NOVEMBRE OBBLIGATORIO IL NOMINATIVO DELL’UTILIZZATORE NELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE
TASI: INFORMAZIONI DI SERVIZIO
NUOVO LIBRETTO PER GLI IMPIANTI TERMICI, MULTE PER CHI NON EFFETTUA I CONTROLLI
Nuovo bonus per le aziende che realizzano investimenti in macchinari e impianti nuovi