La Cassazione – con sentenza del sentenza del 02 ottobre 2017, n. 22990 – ha chiarito che l’iscrizione alla gestione commercianti da parte del socio amministratore di una SRL è dovuta solamente qualora lo stesso presti attività in via continuativa e con carattere di prevalenza, mentre non è dovuta quando l’attività è sporadica o di mera amministrazione.
Nello specifico, la Suprema Corte ha precisato che l’iscrizione è dovuta quando sono riscontrati i requisiti, ex art. 1, legge n. 1397/1960, cioè quando il socio partecipi “personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza”: dunque, un’attività saltuaria o la mera attività di amministrazione non sono di per sé sufficienti a configurare l’obbligo assicurativo, che invece si riscontra nel momento in cui il socio amministratore svolge una “partecipazione rilevante, in termini di tempo e di reddito, alla stessa attività operativa aziendale, nel suo momento esecutivo”.
(Articolo redatto in collaborazione col partner esterno di studio Dott. Fabio Mattioli – Consulente del lavoro ed esperto in servizi H.R.)
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