Gli ISA, che sostituiscono gli studi di settore, sono degli Indicatori di affidabilità per un riscontro della correttezza dei comportamenti fiscali. L’Agenzia delle Entrate stabilisce una scala di valori da 1 a 10 per esprimere un giudizio di affidabilità degli importi dichiarati, più alto sarà il valore dell’indice, più alta sarà l’affidabilità fiscale attribuita al soggetto.

 

Se il voto è pari o superiore al 9

  • Si ottiene l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, quindi anche del redditometro, ma alla condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
  • Si evita la società di comodo. In questo caso per il periodo di imposta 2018 si ha l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Se il voto è pari o superiore al 8,5

  • Si evita il rischio di accertamenti fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrate basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, 3 secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Se il voto è pari o superiore a 8

  • Si può evitare l’apposizione del visto di conformità in caso di:
    – compensazione dei crediti fiscali di importo non superiore a:
    a) 50.000 euro annui relativi all’imposta sul valore aggiunto, maturati nell’annualità 2019;
    b) 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive, maturati nel periodo d’imposta 2018.
    – compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2020, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui
    – richiesta di rimborso del credito IVA maturato sulla dichiarazione annuale per l’anno di imposta 2019 per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui
    – richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2020, è riconosciuto, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui
  • Inoltre, i termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono ridotti di un anno.

Se il voto è superiore a 6 e fino a 7,99

  • Non ci sono benefici premiali.

Se il voto è uguale inferiore a 6

  • Il contribuente potrebbe essere iscritto nelle liste utilizzate per specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, previste dal comma 14 dell’articolo 9- bis del decreto. Coloro che otterranno un voto basso potranno comunque “adeguarsi” al reddito ritenuto “congruo” dall’Agenzia delle Entrate.