Prendendo spunto dall’ordinanza n. 11213 del 26 aprile 2024, la Cassazione chiarisce che, per stabilire se e in quali limiti un determinato atto relativo a beni immobili sia opponibile ai terzi, “deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, dovendo le indicazioni riportate nella nota stessa consentire di individuare, senza possibilità di equivoci ed incertezze, gli estremi essenziali del negozio ed i beni ai quali esso si riferisce, senza necessità di esaminare anche il contenuto del titolo che, insieme con la menzionata nota, viene depositato presso la conservatoria dei registri immobiliari

Nel caso di specie, era stata qualificata come “autosufficiente”, una nota di trascrizione avente per oggetto la domanda di impugnazione di testamento per lesione di legittima, ritenendola riferita all’intero patrimonio immobiliare compreso nell’asse ereditario relitto del de cuius.

La suddetta nota, tuttavia, non conteneva alcun elemento idoneo a individuare con certezza i cespiti inclusi nell’asse ereditario, indicando solo gli estremi del testamento impugnato, atto che peraltro non deve necessariamente contenere i riferimenti catastali dei singoli cespiti che formano l’asse ereditario.

Viene ricordato che, le omissioni od inesattezze nella nota di trascrizione non determinano l’invalidità della trascrizione stessa, a meno che esse generino incertezze sulle persone, sul bene e sulla natura giuridica dell’atto. Nel caso in esame, la Corte ha cassato la domanda, stabilendo che non è sufficiente una nota di trascrizione relativa a una domanda di impugnazione di testamento per lesione di legittima.

La Cassazione ha quindi ribadito il principio secondo il quale è essenziale, ai fini dell’opposizione ai terzi, la nota di trascrizione, in quanto è l’unico documento in grado di individuare, in maniera certa e inequivoca, gli elementi essenziali di titolo, soggetti e cespiti contenuti in ciò che si intende rendere pubblico.