Con lo studio n. 20-2019/E, il Notariato esamina il tema del diritto del debitore e dei suoi familiari conviventi, di continuare ad abitare l’immobile pignorato fino all’emissione del decreto di trasferimento, rilevando quali sono le modalità di custodia di tali immobili.

Il debitore, fatto salvo il caso di violazioni di disposizioni di legge o di obblighi di collaborazione, può continuare ad occupare la propria abitazione, fino alla formale comunicazione di trasferimento, con esclusione di qualsiasi automatismo tra nomina del custode terzo e liberazione del bene e senza necessità di alcuna espressa autorizzazione in tal senso.

Dall’articolo si ipotizza la possibilità, per il debitore, di stipulare una locazione a tutti gli effetti, efficace quindi anche all’esterno del procedimento esecutivo, in virtù dell’autorizzazione del giudice.

Inoltre, viene affrontata la questione interpretativa relativa alla natura ed efficacia dell’ordine di liberazione endoprocedimentale, alle sue modalità attuative e ai mezzi per contestarlo.

La questione relativa alla ultrattività della legittimazione del custode ad attuare l’ordine di liberazione nell’interesse di chi si è aggiudicato il bene, anche dopo il decreto di trasferimento, appare invece irrisolta. Si potrebbe infatti legittimare il dubbio se sia anche ammessa una liberazione a cura del custode nel caso di bene abitato dal debitore (quindi successiva al decreto di trasferimento e concorrente con l’ordinaria azione di rilascio a favore dell’acquirente).