È prevista, per i contribuenti in regime forfetario, la possibilità di beneficiare della riduzione dei contributi previdenziali.

L’agevolazione consiste nella riduzione del 35% della contribuzione dovuta sia sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito eventualmente eccedente.

Il termine per richiedere l’applicazione dell’aliquota ridotta scade il 28 febbraio 2020.

Possono presentare la domanda i soggetti che individuati con la Legge di Stabilità 2015, comma 76, ovvero i titolari di partita IVA nel regime forfetario che rispettano i seguenti requisiti:

  • svolgono attività d’impresa;
  • hanno l’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS artigiani e commercianti.

I contribuenti in regime forfetario dovranno quindi inviare, entro il 28 febbraio 2020, un’apposita domanda per beneficiare della riduzione al 35% dei contributi dovuti. Tale richiesta dovrà essere effettuata in via telematica  accedendo al “Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti” dal portale Inps.

Laddove non sia rispettato detto termine citato, l’accesso al regime è precluso per l’anno in corso e sarà necessario presentare una nuova domanda entro il 28 febbraio dell’anno successivo.

I contribuenti che hanno già aderito all’agevolazione contributiva nel 2019 non dovranno necessario inviare nuovamente la domanda entro il 28 febbraio 2020, in quanto la stessa si applica automaticamente.

Come da circolare Inps 35/2016, per chi apre una nuova partita IVA applicando il regime forfetario non vi è uno specifico termine di scadenza da rispettare, ma la richiesta di riduzione contributiva dovrà essere presentata in maniera tempestiva all’INPS in seguito all’iscrizione alla Gestione artigiani e commercianti.

In base a tale norma, hanno diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili, relativi a ciascun anno solare, i soggetti che abbiano corrisposto un contributo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito previsto per le gestioni INPS degli artigiani e dei commercianti.

Nel caso in cui i contributi complessivi versati siano inferiori all’importo della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato. L’adesione alla riduzione contributiva quindi, va valutata con attenzione per gli effetti sfavorevoli che potrebbe determinare ai fini della maturazione dei requisiti e della misura del futuro trattamento pensionistico.

Anche nel caso di fuoriuscita dal regime forfetario e quindi revoca delle agevolazioni contributive sarà necessario presentare apposita comunicazione all’INPS entro il 28 febbraio dell’anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario, con effetto dal 1° gennaio. Le comunicazioni pervenute in data successiva determineranno il rispristino del regime contributivo ordinario con decorrenza da 1 gennaio dell’anno successivo.

La rinuncia al regime agevolato determina l’impossibilità di fruire nuovamente dell’agevolazione contributiva.