E’ stato firmato in data 12 novembre, il decreto MEF che stabilisce i requisiti legati alla fruizione del fondo perduto perequativo.

Si ricorda che potranno beneficiare di tale contributo i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione, i soggetti titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR, nonché i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto Sostegni bis (2019 per i soggetti aventi periodo di imposta coincidente con l’anno solare), con partita Iva attiva al 26 maggio 2021.

Il Ministero dell’Economia e delle finanze conferma anche che è necessario aver presentato la dichiarazione dei redditi entro il 30 settembre; eventuali dichiarazioni integrative successive non valgono se ne deriva un contributo maggiore rispetto a quello derivante in base ai dati delle dichiarazioni trasmesse entro la suddetta data.

Il contributo perequativo  spetterà ai titolari di partita IVA che hanno subito un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. E’ fissata nella misura del 30%, la percentuale minima di tale peggioramento per poter accedere al perequativo.

Per determinare l’ammontare del contributo il decreto ministeriale stabilisce che, alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, siano sottratti i contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate e vengano applicate poi, nello specifico, le seguenti percentuali:

  • 30%, per soggetti con ricavi o compensi fino a 100 mila euro
  • 20%, per i soggetti con ricavi o compensi tra 100 mila e 400 mila euro
  • 15%, per i soggetti con ricavi o compensi tra 400 mila e 1 milione di euro
  • 10%, per i soggetti con ricavi o compensi tra 1 e 5 milioni di euro
  • 5%, per i soggetti con ricavi o compensi tra 5 e 10 milioni di euro

Viene, inoltre, confermato che l’importo massimo di contributo spettante è 150 mila euro.