Con la sentenza n. 1856/26/2022 la Ctr Puglia stabilisce che, in presenza di finanziamenti in contanti effettuati da soci con redditi esigui, è legittimo l’avviso con il quale l’ufficio presume l’esistenza di ricavi non dichiarati dalla società finanziata.

Nel caso di specie, durante una verifica fiscale era stata riscontrata l’esistenza di versamenti in contanti effettuati dai soci per i quali tuttavia non vi era documentazione contabile idonea a giustificarne la provenienza.

In virtu’ di ciò e considerando anche la situazione reddituale dichiarata dai soci finanziatori, per l’Agenzia delle Entrate questo versamento costituiva un espediente contabile finalizzato all’occultamento di ricavi.

Secondo la Ctr, il finanziamento effettuato dai soci di una società a ristretta base sociale deve essere valutato con particolare attenzione in quanto indice di un possibile comportamento evasivo, specialmente nel caso in cui il finanziamento provenga da soci che hanno dichiarato redditi esigui.

La sentenza ritiene dunque legittima la presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili per le società di capitali a ristretta base sociale.