Per una società di capitali, il punto di riferimento è, per l’appunto, il capitale che può essere versato dai soci attraverso due canali:

  • il finanziamento soci
  • il versamento di denaro a titolo di capitale

Il finanziamento soci è un versamento con obbligo di restituzione ad una determinata scadenza, ha natura di mutuo e di conseguenza sarà destinato ad essere iscritto tra i debiti.

Sarebbe opportuno e consigliato stipulare un vero e proprio contratto di finanziamento soci, anche per avere certezza sulla data dalla quale i soci potranno maturare il diritto a chiedere la restituzione degli importi.

Le somme non sono utilizzabili né in conto aumento capitale, né per ripianare le perdite, non trattandosi di poste attive bensì di un debito della società.

L’articolo 2467 del codice civile impone che il finanziamento soci venga “postergato” rispetto agli altri crediti della società: solo qualora siano stati pagati tutti i debiti, infatti, le somme potranno essere restituite ai soci.

Inoltre, per non essere accusati dal Fisco di non aver pagato le imposte sugli interessi (anche solo presunti), è necessario fornire una prova scritta che stabilisca che il finanziamento sia di tipo infruttifero (presunzione di interessi).

Al contrario, i versamenti in conto capitale non sono qualificati come somme date a titolo di mutuo, bensì come capitale di rischio. Dovranno pertanto confluire in un’apposita riserva.

Tali versamenti sono anche denominati “a fondo perduto” perchè senza obbligo di restituzione e vanno ad integrare il patrimonio netto della società, diventando a tutti gli effetti sue proprietà.

La somma versata potrà essere utilizzata per:

  • ripianare le perdite, nel caso in cui si verifichino perdite tali da abbattere il capitale;
  • sottoscrivere un nuovo aumento di capitale.