Con l’obiettivo di prevenire e contrastare l’evasione fiscale e le frodi IVA, il legislatore, con l’art. 1, commi da 922 a 927, Legge. 27.12.2017, n. 205, h a p r e v i s t o l ’ o b b l i g o d e l l a fatturazione elettronica a tutti i rapporti commerciali e non più solo nei confronti della Pubblica Amministrazione. Tale onere, previsto per il 1 gennaio 2019, è anticipato al 1° luglio 2018 per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburante per motori, nonché per prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica. L’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle misure con circolare 30.04.2018, n. 8/E, attraverso i provvedimenti del 4.04.2018, n. 73203, del 30.04.2018, n. 89757, nonché nell’ambito del videoforum del 24.05.2018.
AMBITO OGGETTIVO
Dal 1.07.2018 i distributori di carburante saranno obbligati all’emissione della fattura elettronica, secondo il formato XML (extensible Markup Language) e nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1, D.Lgs. 127/2015 per le cessioni di benzina o gasolio utilizzati come carburanti per motori. Le cessioni richiamate devono essere riferite alla benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione.
L’anticipazione dell’obbligo di fatturazione elettronica al 1.07.2018 non riguarda, le cessioni di carburante per usi diversi. Per esempio, le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio. In relazione alle cessioni relative ad altri tipi di carburante per autotrazione l’obbligo di fatturazione elettronica decorrerà, comunque, dal 1.01.2019.
ESONERI
Restano fuori dall’ambito applicativo della norma i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” (art. 27, cc. 1 e 2, D.L. 98/2011) e quelli che applicano il regime forfettario (art. 1, cc. da 54 a 89 L. 190/2014).
LA FATTURA ELETTRONICA
CONTENUTO ED EMISSIONE
Gli artt. 21 e 21-bis D.P.R. n. 633/1972, con specifico riferimento ai carburanti, non esprimono l’indicazione obbligatoria della targa o altro estremo identificativo del veicolo al quale sono destinati (casa costruttrice, modello, ecc.), come invece previsto per la c.d. “scheda carburante”. Tali informazioni, puramente facoltative, potranno comunque essere inserite nei documenti, per le opportune finalità, come ad esempio quale ausilio per la tracciabilità della spesa e per la riconducibilità della stessa ad un determinato veicolo, in primis ai fini della relativa deducibilità. In sostanza, l’indicazione della targa può
essere fornita utilizzando il campo “MezzoTrasporto” del file della fattura elettronica.
Se si effettuino, contestualmente o in momenti diversi, più operazioni che trovano esposizione in un’unica fattura, qualora alcune di esse siano soggette ai nuovi obblighi di documentazione elettronica, questi ultimi imporranno tale forma all’intero documento.
Ad esempio, laddove un imprenditore o un professionista si rifornisca di benzina per il proprio veicolo aziendale presso l’impianto stradale di distribuzione X e contestualmente vi faccia eseguire un qualche intervento (di riparazione/sostituzione parti, lavaggio, ecc.) ovvero acquisti beni/servizi di altra tipologia non legati al veicolo, la fattura che documenti cumulativamente tali operazioni dovrà necessariamente
essere rilasciata in forma elettronica.
Anche nell’ambito della fatturazione elettronica è consentita la fatturazione differita. E’ infatti possibile emettere un’unica fattura, entro il 15 del mese successivo, che riepiloghi tutte le operazioni avvenute nel mese precedente tra i medesimi soggetti. A questo fine, ove contenenti le informazioni necessarie, secondo quanto già precisato in precedenti documenti di prassi (circ. Ag. Entrate n. 205/E/1998, p.2), potranno essere utilizzati anche i buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche.
MOMENTO di TRASMISSIONE e VERIFICHE DEL SISTEMA DI INTERSCAMBIO
La fattura elettronica deve essere trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI) al momento dell’effettuazione dell’operazione.
Il SdI, per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua successivi controlli del file stesso.
Nel caso in cui i controlli non vanno a buon fine è recapitata, entro 5 giorni, una “ricevuta di scarto” del file al soggetto trasmittente: fattura elettronica e fatture del lotto sono scartate e si considerano non emesse. L’emittente avrà 5 giorni di tempo per trasmettere al SdI la fattura elettronica corretta senza incorrere nella violazione dell’art. 6 D.P.R. 633/1972.
Al contrario, in ipotesi di esito positivo delle verifiche e di consegna, la fattura elettronica si considera emessa e la data di emissione della fattura elettronica è quella riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21-bis D.P.R. 633/1972.
SPECIFICHE TECNICHE
L’art. 21, co. 3, quarto periodo, del DPR n. 633/72 prevede che la fattura elettronica debba obbligatoriamente possedere i requisiti di autenticità, integrità e leggibilità e quest’ultimi devono sussistere dall’emissione del documento sino al termine del periodo di conservazione del medesimo. I dettami sono quelli previsti dall’art. 1, commi 909 e ss. L. n. 205/2017, tramite il Sistema di Interscambio, nel rispetto dei formati e delle regole tecniche previste dal Provvedimento Agenzia Entrate 30.04.2018, nonché dell’art. 2, co. 1-bis, D.lgs. n. 127/2015.
Al fine di garantire l’autenticità del documento elettronico sarà necessario garantire l’identità del fornitore o del prestatore o dell’emittente della fattura (mediante l’apposizione di una firma elettronica avanzata, la trasmissione con i sistemi EDI o l’utilizzo di controlli di gestione idonei).
In relazione al requisito dell’integrità è invece richiesto che il contenuto della fattura e, in particolare, i dati obbligatori previsti dall’articolo 21 del DPR n. 633 del 1972, non siano alterabili dal momento dell’emissione a quello di conservazione.
Deve, infine, essere garantita, anche a distanza di tempo, la leggibilità della fattura elettronica e ciò a prescindere dal formato originale con cui la stessa è stata emessa e conservata.
In assenza dei requisiti suddetti, il documento non può essere considerato una “fattura elettronica” ancorché inviato elettronicamente come file.
Circa l’apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente occorre riferirsi alla disciplina individuata dal D.P.C.M. 22.02.2013, contenente le regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali.
REGISTRAZIONE
Il rispetto delle ulteriori disposizioni vigenti in tema di fatturazione, che non risultino espressamente derogate o incompatibili con il Provvedimento Ag. Entrate 30.04.2018, troverà applicazione anche in riferimento alla registrazione dei documenti relativi all’acquisto di carburante.
Per le fatture di importo inferiore a € 300,00 emesse nel corso del mese, con riferimento allo stesso, in luogo di ciascuna potrà essere annotato un documento riepilogativo nel quale dovranno essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota applicata.
L’Agenzia delle Entrate ha segnalato la messa a disposizione, entro il 1.07.2018, di una serie di servizi per agevolare e rendere poco onerosa la fase di predisposizione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche.
CONSERVAZIONE
Le fatture elettroniche sono soggette agli obblighi di conservazione sostitutiva previsti
dall’art. 3 D.M. 17.06.2014.
Per coloro che aderiranno ad apposito accordo di servizio (mediante modalità online), tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute dall’operatore attraverso il SdI saranno portate in conservazione a norma del D.M. 17.06.2014, secondo i termini e le condizioni riportati nell’accordo di servizio, utilizzando il servizio reso gratuitamente disponibile dall’Agenzia delle Entrate, in conformità alle disposizioni del D.P.C.M 3.12.2013.
I tecnici ministeriali in risposta alle domande degli esperti hanno precisato che il documento informatico può essere conservato in formato pdf. La conservazione della fattura in pdf permetterà di adempiere agli obblighi fiscali e civilistici previsti dalla legge. Il file deve contenere tutti i riferimenti della fattura in xml e deve esserci corrispondenza tra la fattura in pdf e la fattura in xml e per questo bisogna conservare gli esiti e le ricevute del Sistema di Interscambio.
SOGGETTI NON RESIDENTI
Le fatture emesse e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia, dal 1.01.2019 dovranno essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate con cadenza mensile.
Per le sole fatture attive transfrontaliere, l’obbligo comunicativo potrà essere effettuato trasmettendo al SdI l’intera fattura emessa nel formato XML, compilando il campo “CodiceDestinatario” con uno dei codici convenzionali appositamente previsti. E’ stato ribadito che la fatturazione elettronica non coinvolge soggetti diversi da quelli residenti: in tale ottica, se la “fuel card” non si riferisce ad un formale contratto di netting ma consente l’acquisto di carburante presso soggetti diversi dall’emittente, ovvero di più prodotti con aliquote differenti, si avrà comunque un semplice documento di legittimazione, la cui cessione non è soggetta a Iva e, dunque, nemmeno la fatturazione.
In quest’ultima ipotesi, al momento della cessione materiale del carburante, l’esercente dell’impianto di distribuzione ubicato in Italia dovrà documentare la stessa con fattura elettronica, se il cessionario è un soggetto passivo Iva.
Come noto, il legislatore ha introdotto particolari disposizioni sulla deducibilità dei costi d’acquisto e la detraibilità dell’IVA agli stessi riferita, imponendo, a tal fine, l’utilizzo di specifici mezzi di pagamento, in particolare «carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605» (così, con identica formulazione, l’articolo 1, comma 922 della legge n. 205 del 2017, nonché il successivo comma 923 prima parte).
Al direttore dell’Agenzia delle entrate è stato poi demandato di individuare qualsiasi «altro mezzo ritenuto parimenti idoneo» (cfr. l’articolo 1, comma 923, ultima parte, della legge di bilancio 2018).
In adempimento di tale previsione, il direttore dell’Agenzia, con provvedimento prot. n. 73203 del 4.04.18, ha individuato quali idonei a provare l’avvenuta effettuazione delle operazioni, i seguenti mezzi di pagamento:
a) gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali di cui, rispettivamente, al regio decreto 21.12.1933, n. 1736 e al decreto del Presidente della Repubblica 14.03.2001, n. 144, con successive modificazioni e integrazioni;
b) quelli elettronici previsti all’articolo 5 del decreto legislativo 7.03.2005, n. 82, secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con determinazione 22.01.2014, n. 8/2014, punto 5 vale a dire
– addebito diretto;
– bonifico bancario o postale;
– bollettino postale;
– carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.
Contratto di netting
Con le carte utilizzate nei contratti c.d. di “netting”, il gestore dell’impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera a effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell’utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera.
Tale sistema è da considerarsi valido solo qualora i rapporti tra gestore dell’impianto di distribuzione e società petrolifera, nonché tra quest’ultima e l’utente, siano regolati con gli strumenti di pagamento sopra indicati.
Buoni benzina
Restano validi i sistemi, comunque denominati, di carte (ricaricabili o meno), nonché di buoni, che consentono al cessionario l’acquisto esclusivo di carburanti con medesima aliquota Iva, quando la cessione/ricarica, documentata dalla fattura elettronica, sia regolata con gli stessi strumenti di pagamento sopra richiamati.
PAGAMENTI MEDIATI
Sono ritenuti altresì legittimi i pagamenti effettuati dal soggetto passivo d’imposta in via mediata, ma allo stesso riconducibili secondo una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili.
Per esempio,
1. il rifornimento di benzina di un’autovettura aziendale che il dipendente effettua con carta di credito/debito prepagata presso un distributore stradale durante una trasferta di lavoro. In questo caso, considerato che il relativo ammontare della spesa verrà rimborsato al dipendente (ad esempio, tramite bonifico bancario unitamente alla retribuzione) la riferibilità della spesa al datore di lavoro ne consentirà la deducibilità (nel rispetto, come ovvio, degli ulteriori criteri previsti dal Tuir);
2. i servizi offerti dai vari operatori di settore (come card, applicazioni per smartphone/tablet, dispositivi elettronici vari, ecc.) che consentono l’acquisto di carburante con addebito diretto del costo su conto corrente o carta di credito (contestualmente all’acquisto o in un momento successivo) del soggetto
passivo cessionario, ovvero attingono ad una provvista da questi mantenuta presso l’operatore, periodicamente ricostituita in ragione del consumo.
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